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Aggiornamenti Sequestro

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Il sequestro dei Bagni Liggia

una storia da raccontare: dall’abbattimento di un muro di confine fino al sequestro dei Bagni Liggia. scarica la pagina in formato pdf

Foto dei Bagni Liggia – circa 1910 – la struttura è in legno e cemento. Non esistono muri di confine.

Foto dei Bagni Liggia – circa 1930 (il Gaslini è in costruzione) – la struttura è in cemento ed è stato costruito il muro di confine, che entra addirittura in mare. I Bagni Maria non esistono ancora.

Foto del muro di confine del 1996. Niente è cambiato. Esistono i Bagni Maria, costruiti negli anni 50.

Nel 2013 una porzione del muro è crollata sotto i colpi del mare:

La stessa mareggiata ha anche provocato il crollo del terrazzo al piano primo dei Bagni Maria, che vengono circondati da impalcature e chiusi al pubblico.

La spiaggia si è notevolmente ridotta ed il muro occupa la fascia di libero transito. La base è intaccata e, in alcuni punti, si notano dei fori passanti. I Bagni Maria sono stati ricostruiti ed intendono riaprire al pubblico nel Maggio 2018.

Chiediamo all’Architetto Andrea Cortella una valutazione della stabilità del muro e lui ci scrive che è pericoloso e che sarebbe meglio abbatterlo. Informiamo i concessionari dei Bagni Maria che intendiamo abbattere il muro ma loro si oppongono dicendo che è di loro proprietà perché avevano chiesto al precedente concessionario, il Sig. Renzo Sacco, che aveva detto “il muro è stato costruito da mio papà ed è dei Bagni Maria”.

In data 19 Maggio 2018 chiediamo all’Ufficio Demanio del Comune di Genova di stabilire formalmente chi sia il proprietario del muro e se nulla osta al suo abbattimento, allegando l’immagine che segue e la relazione tecnica dell’Architetto Andrea Cortella che dichiara la pericolosità del muro.

Il 22 Maggio riceviamo la seguente risposta:

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Da: Salvatore Fratia <sfratia@comune.genova.it>

Inviato: martedì 22 maggio 2018 10:33

A: claudio.galli.49@virgilio.it Cc: cbondone@comune.genova.it; Serra Tullio Antonio <tserra@comune.genova.it>

Oggetto: R: Confine Bagni Liggia-Bagni Maria

Buongiorno Ingegnere Galli. Ho controllato il fascicolo storico e confermo che la porzione di muro in argomento ricade nell’ambito della concessione in capo allo stabilimento balneare bagni Liggia. Premesso che per quanto di competenza dell’ufficio nulla osta alla rimozione della porzione di manufatto da lei indicato, è opportuno segnalare che lo stesso risulta compreso negli elaborati facenti parte del verbale di Incameramento allo Stato dello stabilimento. Abbiamo ritenuto pertanto di richiedere parere all’Agenzia del Demanio che mantiene le competenze per gli aspetti dominicali. Ho inviato immagini fotografiche e stralcio planimetrico al geom. Farnatale dell’Agenzia che entro oggi mi darà indicazioni. Un cordiale saluto, Salvatore Fratia

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A fronte di questa mail, avendo ricevuto indicazioni positive dall’Agenzia del Demanio, in data 23/5/2018, abbiamo iniziato il taglio del muro per abbattere la porzione pericolante ma, alle 15.30, si sono presentate due persone della Capitaneria di Porto: Marco Esposito Vulgo Gigante, qualificatosi come Maresciallo, e Luigi Nistri, qualificatosi come Capo di 2° classe, che erano state chiamate dal vecchio concessionario dei Bagni Maria, il Sig. Renzo Sacco, per “proteggere il muro di suo papà”.

Ho fatto notare che nella mattinata erano già arrivate 3 persone della Capitaneria di Porto che mi avevano chiesto spiegazioni, avevano capito di essere state chiamati inutilmente e se ne erano andate senza contestarmi niente.

Ho anche argomentato che la concessione demaniale dice, al punto 12, quanto segue: Il concessionario non potrà intraprendere lavori di innovazione o manutenzione di qualsiasi genere senza averne dato comunicazione al Comune di Genova, Settore Demanio, ed averne ricevuto l’autorizzazione. Io in effetti avevo ottenuto l’autorizzazione via email e non leggevo da nessuna parte che occorresse una formalità diversa o particolare.

Inoltre la concessione demaniale, al punto 16 recita: Il concessionario si impegna ad adottare le misure idonee alla salvaguardia della possibilità di libero accesso al mare per il transito sulla fascia di rispetto della battigia. Ed al punto 17 recita: Nell’area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Ho quindi spiegato al Maresciallo Esposito che, poiché il muro interrompeva la fascia di rispetto della battigia a causa della riduzione della spiaggia ed era diventato pericolante, io dovevo abbatterlo proprio in ottemperanza della concessione demaniale. E che potevo farlo in base alla email ricevuta.

Il Maresciallo Marco Esposito Vulgo Gigante ed il Capo di 2° classe Luigi Nistri, per tutta risposta, mi hanno elencato una lista di reati che, secondo loro, avevo commesso.

Intanto mi hanno detto che “avevo violato l’articolo 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione”: ho letto loro il testo di questo Articolo, a me ben noto, che dice:

Qualsiasi variazione nell’ estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell’ estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorità che ha approvato l’atto di concessione.

Ed ho quindi ribadito agli esponenti della Capitaneria che, poiché non c’era alterazione sostanziale né modifica nell’estensione, e poiché avevo il nulla osta da parte del Comune, io non avevo affatto violato il suddetto articolo.

Il Maresciallo Esposito ha insistito dicendo che avevo violato anche l’Art. 1161 del Codice della Navigazione. Anche in questo caso ho risposto che conoscevo perfettamente l’articolo e l’ho letto agli esponenti della Capitaneria:

Art. 1161 – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Ho detto agli esponenti della Capitaneria che, non solo io non occupavo arbitrariamente uno spazio del demanio, poiché il muro ricadeva nella mia concessione, ma anzi ne “agevolavo” l’uso pubblico poiché stavo abbattendo un ostacolo pericolante posto sulla fascia di libero transito.

A questo punto il Maresciallo Esposito mi ha contestato la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e cioè del “Testo unico in materia edilizia”: quando gli ho chiesto a quale articolo facesse riferimento, ha detto che non lo sapeva ma che certamente avevo violato qualcosa e, comunque, non era suo compito dettagliarmi la legge.

In compenso ha affermato che io avevo anche violato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e cioè il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Ho chiesto di sapere con precisione l’articolo violato ma anche in questo caso non ho avuto risposta.

Ho chiesto allora al Maresciallo Esposito se ritenesse che il muro fosse da considerare un “bene culturale” o una “preziosa parte del paesaggio” ma non ho ottenuto risposta.

Il muro è stato messo sotto sequestro alle ore 16.30  ed io sono stato nominato “custode della cosa sequestrata”.

Ho risposto che la nomina di un custode non si può applicare ad un muro pericolante, esposto al pubblico 24 ore su 24, e che quindi non la accettavo e che invece ritenevo gli esponenti della Capitaneria personalmente e penalmente responsabili di qualunque incidente dovesse succedere a causa del mancato abbattimento del muro.

Ho aggiunto che il giorno dopo avrei depositato un ricorso in Capitaneria contro il loro operato.

Il giorno dopo, 24/5/2018, ho cercato inutilmente per tutta la mattina di depositare il ricorso in Capitaneria. Nessun responsabile è mai risultato disponibile. Alle 12.30 mi hanno detto: “sono tutti a mensa e poi siamo chiusi al pubblico, torni domani”.

L’indomani 25/5/2018 alle ore 09.00 ero di nuovo in Capitaneria; dopo oltre 40 minuti di attesa nessuno era ancora disponibile ed ho chiesto un colloquio diretto con l’Ammiraglio Nicola Carlone: la cosa ha funzionato e, dopo pochi minuti, finalmente sono riuscito a parlare con il Comandante Leonardo Deri e poi anche con il Comandante Domenico Napoli. Nel corso della discussione il Comandante Napoli ha eccepito che il comportamento del Comune di Genova, che aveva “semplicemente mandato una mail”, non era corretto: ho risposto che a mio avviso era invece “corretto e moderno” e gli ho proposto di chiamare Il Dott. Claudio Bondone, dirigente dell’Ufficio Demanio del Comune.

Su suo cenno affermativo ho chiamato dal mio cellulare il Dott. Bondone e l’ho passato al Comandante Napoli.

Al termine della telefonata il Comandante Napoli mi ha spiegato che capiva le ragioni di tutti ma che lui non poteva annullare il sequestro del muro perché era già stato consegnato alla Procura della Repubblica.

Ho fatto notare che, se me l’avesse detto subito, avrei ancora fatto in tempo ad andare in Procura e che ero venuto in Capitaneria per rispetto nei loro confronti, perchè avessero il tempo di valutare l’annullamento in autotutela.

Ho aggiunto che, siccome era Venerdì ed era atteso bel tempo nel weekend, e poiché la spiaggia non poteva essere chiusa al transito, la presenza del muro costituiva un pericolo per il pubblico e che, di conseguenza, ero “costretto” al suo abbattimento, in ossequio al fatto che i gestori degli Stabilimenti Balneari sono garanti della sicurezza di chi utilizza la spiaggia.

Il Comandante Deri si è rivolto al Comandante Napoli e gli ha chiesto “secondo te oggi pomeriggio Esposito deve andare da qualche parte ?”. Il Comandante Napoli gli ha risposto “nooo! deve stare in ufficio”. Ho capito l’antifona e me ne sono andato.

Nel pomeriggio, ho ordinato ai miei operai di abbattere il muro. Avevamo quasi finito il lavoro quando, alle ore 18.30, si sono presentate 2 persone della Capitaneria (di nuovo “telecomandate” dal Sig. Renzo Sacco ?): Donato Castigliego, qualificatosi come Nostromo e Luigi Nistri, già presente il giorno 23/5, accompagnate da due vigili urbani della sezione di Sturla:

Nonostante che una delle persone della Capitaneria fosse lo stesso Luigi Nistri, che aveva accompagnato il Maresciallo Esposito Vulgo Gigante nella visita di Mercoledì 23 e che aveva steso i verbali originali, ho dovuto rispiegare tutto ed ho aggiunto la storia della mia visita del mattino in Capitaneria ed il relativo finale.

I due vigili urbani, una volta stabilito che io avevo il permesso dell’Ufficio Demanio del Comune, non hanno eccepito niente e se ne sono andati.

Ho anche fatto notare che, nel frattempo, l’Agenzia del Demanio aveva emesso parere favorevole all’abbattimento del muro con nota protocollo 5522 del 25/5/2018.

Il Nostromo Castigliego, persona dotata di senso pratico, mi ha detto che i loro sequestri hanno una durata massima di 48 ore, a meno che non vengano convalidati dalla Procura, e che quindi avrei potuto semplicemente aspettare 3 ore e poi il sequestro del muro sarebbe decaduto.

Ho spiegato che la cosa, purtroppo, non mi era nota e che comunque avrebbero ben potuto dirmelo durante il primo sequestro oppure durante la mia visita del mattino in Capitaneria.

In definitiva alle 18.40 del 25/5/2018 è stato steso un verbale di riapposizione sigilli ed è stato nominato come “custode” un mio dipendente (che, ovviamente, non passa 24 ore al giorno sul luogo di lavoro).

Il giorno dopo, Sabato 26/5/2018, alle 9.30, ho presentato una richiesta di dissequestro alla Procura della Repubblica.

La cancelleria della Procura non è stata in grado di dirmi che fosse il Sostituto Procuratore che aveva in carico il fascicolo e mi ha fatto parlare col Sostituto Procuratore di turno. Ho chiesto di sapere chi, in caso di incidente dovuto al crollo del muro, sarebbe stato il responsabile; la risposta è stata: la Capitaneria poiché ne ha ordinato il sequestro senza metterlo in sicurezza.

Ho ordinato al bagnino di circondare il muro con una cima a distanza di sicurezza e di vigilare affinché nessuno si avvicinasse.

Il giorno successivo, Lunedì 28/5/2018 il Comune di Genova ha inviato una PEC con la quale confermava il nulla osta alla demolizione del muro.

L’ho inoltrata al Comandante Domenico Napoli ma non ho ricevuto risposta.

In data 30/5/2018 ho ricevuto la mail seguente dalla cancelleria della Procura, contenente l’informazione che il PM competente era la Dottoressa Francesca Rombolà:

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Da: PIREDDA Anatolia – giustizia <anatolia.piredda@giustizia.it> Inviato: mercoledì 30 maggio 2018 10:22 A: claudio.galli.49@virgilio.it

Buongiorno, le comunico che la sua istanza di dissequestro con i relativi allegati è stata consegnata al Sost. Procuratore dr.ssa Francesca Rombolà, assegnataria della pratica. _______________________________________________________________________________

Ho atteso invano, per quasi un mese, una convalida del sequestro oppure un verbale di dissequestro. Non avendo ricevuto niente, memore dell’affermazione del Nostromo Castigliego, ho dedotto che il muro fosse stato automaticamente dissequestrato si sensi dell’art. 355 CPP, che infatti dice:

Articolo 355  Codice di procedura penale

  1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
  2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Nella notte fra il 17/6 ed il 18/6/2018, durante una mareggiata, il muro è crollato e si è rotto in 4 pezzi. Nel crollare è andato ad occupare la porzione di spiaggia dove era previsto che sarebbero arrivati 500 metri cubi di materiale destinati al ripascimento, che doveva essere eseguito dal Comune, tramite ASTER, nelle date 20-21-22-23 Giugno.

La foto del muro crollato è la seguente:

Alle 6 del mattino del 20 Giugno è stata calata in spiaggia una ruspa, destinata a spargere sugli 83 metri lineari di fronte mare dei Bagni Liggia e Maria i 500 metri cubi del ripascimento. La spesa relativa alla tramoggia ed alla ruspa è stata di circa 6.000 euro.

Tuttavia, alle ore 9 circa, si è di nuovo presentato il Maresciallo Marco Esposito, accompagnato dal Capo Luigi Nistri, ed ha detto che non si poteva fare il ripascimento perché il materiale sversato dai camion tramite la tramoggia costruita ad hoc sarebbe caduto sopra un muro sequestrato.

Ho detto al Maresciallo Esposito che il muro non poteva essere più sotto sequestro perché erano passati i termini per la convalida fissati dall’Art. 355 CPP (che nel frattempo mi ero studiato): lui ha chiamato al telefono il PM Walter Cotugno che gli ha detto di aver convalidato il sequestro (a me la Segreteria della Procura aveva detto che la pratica era in carico alla Dottoressa Francesca Rombolà).

Ho fatto notare che io non ho mai ricevuto nessuna convalida mentre l’Art. 355 CPP stabilisce che “Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.”

Ho ribadito al Maresciallo Esposito che l’affermazione telefonica “ho convalidato il sequestro” non aveva effetto fino a che non mi fosse stata notificata una convalida ufficiale.

La risposta di Esposito è stata offensiva: “chi l’ha detto che la convalida non è arrivata? Me lo dice lei ma io non ne ho le prove”. Ho chiesto ad Esposito se intendeva dire che io sono un bugiardo ma lui non ha risposto.

Ho comunque fatto notare che non ero io a dover dimostrare di non aver ricevuto una notifica di convalida, cosa per definizione impossibile, ma era lui che doveva farmi vedere la notifica effettuata.

Del resto, visto il dettato dell’art. 355 cpp, riterrei che la notifica di convalida avrebbe dovuto arrivare anche in Capitaneria, altrimenti non si vede come la stessa possa sapere se un sequestro è ancora valido o è decaduto.

Ho poi chiesto al Maresciallo Esposito che significato poteva mai avere un sequestro probatorio visto che io non ho mai negato di aver tagliato il muro e che quindi non c’era bisogno di prove per affermare la mia “supposta” colpa.

Ho anche aggiunto che non aveva senso neppure un sequestro preventivo dato che, quand’anche qualche Autorità mi avesse condannato a ripristinare il muro, cosa a mio avviso impensabile, questo non poteva certamente essere costruito utilizzando i pezzi residui del vecchio muro, erosi da 90 anni di mareggiate, e che quindi forzare il mantenimento in spiaggia di un muro caduto non aveva senso giuridico ma serviva solamente a creare un pericolo per la pubblica incolumità.

Il Maresciallo Esposito non ha risposto e, da quel momento, si è chiuso in un fiero mutismo e non ha più proferito verbo. Alle 11.45 del 20/6/2018 il Maresciallo Esposito ha confermato il sequestro del muro ed ha steso un verbale di riapposizione sigilli.

ASTER ha pertanto sospeso i lavori di ripascimento, con evidente danno a mio carico, inviandomi la mail seguente:

Da: Andreola Giacomina Inviato: mercoledì 20 giugno 2018 18:12

Oggetto: Ripascimento bagni Liggia e Maria – sospensione lavori

Stamani, come da programma lavori, è stata calata in spiaggia una minipala cingolata per procedere alla riprofilatura del materiale del ripascimento.

Si è però riscontrato che proprio nel punto di scarico in spiaggia del materiale dalla sovrastante viabilità, vi erano parti di un muro.

Il personale della Capitaneria sopraggiunto in cantiere ha precisato che tale manufatto era “sotto sequestro” e riportava l’indicazione del PM “Aster può operare nell’intorno del muro senza interferire con esso”.

Poiché tecnicamente non è possibile effettuare le operazioni di ripascimento senza venire in contatto con il manufatto sotto sequestro mi trovo costretta a sospendere i lavori.

Tanto si comunica per dovuta informativa.

Nella stessa serata del 20/6 abbiamo notato 4 bambini che giocavano a saltare dal muro.

Il giorno dopo, 21/6, si è alzato il mare e le onde hanno rimosso i sigilli dal muro. Abbiamo immediatamente mandato una PEC alla Capitaneria allegando la foto seguente

e dicendo quanto segue:

Con la presente Vi comunichiamo che il muro di confine fra i Bagni Liggia ed i Bagni Maria, sottoposto a sequestro da parte della Capitaneria di Porto di Genova in data 23/5/2018 e caduto sulla spiaggia dei Bagni Liggia durante la mareggiata del 17/6 u.s., costituisce ancora un pericolo per la pubblica incolumità. Risulta infatti che il muro si è frantumato nella caduta, creando degli spigoli vivi, ed inoltre sullo stesso esistono degli spunzoni in ferro arrugginito.

I cartelli di divieto apposti sul muro non costituiscono un deterrente sufficiente a tenere lontani i curiosi e, in particolare, nella serata di ieri abbiamo notato che 4 bambini si erano arrampicati sul muro e giocavano a saltare dallo stesso.

Vi informiamo pertanto che procederemo a circondare il muro con un robusto scatolato in legno amovibile, chiuso sui lati e sulla parte superiore, allo scopo di rimuovere il pericolo.

In data 22-23/6 il mare era ancora mosso ed il muro si è frantumato in 8 pezzi. In data 24-25/6, approfittando del mare calmo, abbiamo “rinchiuso” il muro dentro uno scatolato in tubi innocenti e legno, come avevamo avvertito che avremmo fatto. La foto che segue mostra lo scatolato da noi realizzato

In data 26/6/2018 il Maresciallo Esposito ha effettuato anche il sequestro dello scatolato, peggiorando la situazione e noi abbiamo quindi mandato un’altra PEC alla Capitaneria dicendo quanto segue:

Con la presente Vi comunichiamo che il muro di confine fra i Bagni Liggia ed i Bagni Maria, sottoposto a sequestro da parte della Capitaneria di Porto di Genova in data 23/5/2018 e caduto sulla spiaggia dei Bagni Liggia durante la mareggiata del 17/6 u.s., costituisce ancora un pericolo per la pubblica incolumità.

Come da nostra PEC del 21/6/2018, che si allega per pronta individuazione, in data 25/6/2018 abbiamo circondato il muro con un robusto scatolato in legno amovibile, allo scopo di rimuovere il pericolo.

Tuttavia in data 26/6/2018 il Vostro Maresciallo Marco Esposito ha effettuato anche il sequestro dello scatolato, peggiorando la situazione.

Infatti lo scatolato è stato progettato per essere aperto sul fronte e sul retro, in modo da minimizzare la sezione d’urto in caso di mareggiata di lieve entità, e per essere sollevato e spostato in caso di mareggiata di maggiore entità.

Queste operazioni non potranno più essere fatte a causa del sequestro del 26/6 u.s. e quindi può succedere che una mareggiata lo distrugga.

In questo caso il mare potrebbe smontarlo e trascinare in acqua le singole tavole che, a quel punto, risulteranno ancora più pericolose perché fissate fra loro con viti di collegamento, che diventeranno sporgenti.

Inoltre il Vostro personale ha pensato bene di piantare sulla spiaggia 4 pali in ferro in corrispondenza dei 4 spigoli dello scatolato: questi pali, completamente inutili, saranno evidentemente i primi ad essere rimossi dalle mareggiate e costituiscono quindi un ulteriore pericolo.

I pericoli sopra descritti sono stati ampiamente spiegati al Maresciallo Marco Esposito ma non ci è sembrato che lui ne risultasse preoccupato, visto che, durante le operazioni di sequestro, si è messo a giocare lanciando in mare delle pietre e cercando di farle rimbalzare, costringendo il Bagnino a fischiargli per chiedergli di smettere.

Vi confermiamo che siamo stanchi di dover rimediare ai pericoli creati dai Vostri sequestri e che quindi non interverremo ulteriormente per rimuoverli senza una Vostra richiesta scritta in merito.

In data 28/6/2018 abbiamo mandato una richiesta di dissequestro del muro e dello scatolato alla Procura della Repubblica di Genova.

In data 2/7/2018 il mare ha parzialmente rimosso i sigilli ed ha aperto lo scatolato.

Abbiamo mandato un’altra PEC in Capitaneria, dicendo:

Facciamo seguito alla nostra PEC di pari oggetto del 28/6/2018 per informarVi che, come da foto allegata, il mare ha parzialmente rimosso i sigilli ed ha aperto lo scatolato posto sulla spiaggia dei Bagni Liggia e da Voi sequestrato in data 26/6/2018.

In assenza di interventi, che ci dichiariamo disponibili a fare dietro Vostra richiesta scritta, non vi è dubbio che le tavole dello scatolato verranno asportate e portate in mare, creando un pericolo per la balneazione e la navigazione.

 Ed allegando l’immagine che segue:

In data 4/7/2018 sono stato convocato dal PM Dott. Walter Cotugno e lui, lungi dal parlarmi del muro (che in realtà io credo che non gli sia mai interessato: gli è solo servito per iniziare una battaglia che aveva in mente da anni), mi ha chiesto se io, stante anche il mio ruolo di Presidente del SIB (Sindacato Italiano Balneari) di Genova, non abbia studiato la materia delle concessioni demaniali e non abbia dedotto che le concessioni demaniali non sono più valide a causa della normativa Europea.

Ho esposto al PM il mio punto di vista che, naturalmente, lui ha dichiarato non valido.

Ho fatto notare al Dott. Cotugno che, in base al suo convincimento, tutte le concessioni demaniali in Italia erano da considerarsi “abusive”. Il PM mi ha guardato, ha fatto un sorriso, ed ha detto “è proprio così! però io ho giurisdizione solamente su Genova”.

Ha poi aggiunto “il Comune di Genova è quindi teoricamente responsabile di omissione di atti di ufficio perché avrebbe dovuto mettere a gara tutte le concessioni molti anni fa, senza tenere in conto il DL 194/2009 ed il DL 179/2012, che sono contrari alle Leggi Europee”.

In data 10/7/2018 il Dott. Cotugno ha respinto la mia istanza di dissequestro del muro con la motivazione: “il muro non può essere restituito all’istante non avendo egli titolo alla restituzione” ed ha fatto richiesta al GIP (Giudice per le indagini preliminari) di effettuare il sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia perché in possesso di concessione scaduta in quanto “prorogata al 31/12/2020 da una legge non valida perché in contrasto con la normativa Europea”.

Il GIP (Dott.ssa Nadia Magrini) in data 2/10/2018 ha respinto la richiesta di sequestro fatta dal PM con le seguenti motivazioni:

Ritenuto che l’estrema complessità della disciplina in materia demaniale risulta accresciuta:

dall’intervento del legislatore che stabiliva che, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto ed assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base al DL 194/2009 con ciò superando lo strumento tecnico delle proroghe automatiche e motivando la propria scelta, presentata come provvisoria, con riferimento alla necessità di tutelare interessi certamente meritevoli;

dalla condotta del Comune di Genova, che lungi dal sollecitare lo sgombero o attivare le procedure necessarie a uniformare la propria condotta ai dettami della normativa europea, nella comunicazione n. 401153 del 29/11/2016 dava atto che il titolo concessorio in oggetto è rapporto già instaurato e pendente in base al DL 194/2009 e che, non risultando ad oggi ancora emanata la normativa di revisione e riordino della materia, il predetto titolo concessorio ha conservato validità;

che a fronte di tale ultima missiva da parte del Comune di Genova non è chiaro che tipo di iniziativa avrebbe dovuto assumere l’indagato;

che è evidente come tale situazione normativa ed amministrativa era idonea a creare affidamento nella validità del titolo concessorio nonostante il dettato della Corte di Giustizia, la cui pronuncia, si noti, non ha efficacia abrogativa.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza.

Nel frattempo il mare aveva già distrutto lo scatolato e sparpagliato i pezzi residui del muro che così, pur non essendo mai stato il vero protagonista della storia è definitivamente uscito di scena.

Il Tribunale si è visto costretto a “dissequestrarlo” perchè “non esisteva più”.

In data 11/10/2018 il PM Dott. Cotugno ha fatto ricorso presso il Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP.

Il Tribunale del Riesame (Dott.ssa Marina Orsini, Dott. Massimo Cusatti, Dott.ssa Cristina Dagnino) ha respinto il ricorso del PM in data 2/11/2018 con la seguente motivazione:

 . . . . . E’ arduo affermare che l’indagato continui ad occupare la concessione in questione esercitando un arrogante atto di forza nei confronti di un Comune che appare, per contro, del tutto acquiescente, piuttosto che nella legittima convinzione di avvalersi di norme di legge che sono state, sì, dichiarate incompatibili con la normativa europea, ma che nessun giudice civile o amministrativo ha disapplicato. . . . . . Pare al Collegio che, di fronte a uno Stato che, nonostante l’avvio di una procedura di infrazione comunitaria per la vigenza di norme in contrasto con principi di rango sovranazionale, ha adottato plurime leggi con le quali ha protratto nel tempo l’efficacia di titoli concessori che dovrebbero considerarsi spazzati via dalla normativa comunitaria, occorrerebbe richiamare lo Stato alle sue responsabilità piuttosto che scaricare sul concessionario l’obbligo di uniformarsi spontaneamente, peraltro senza che nemmeno gliel’abbia intimato l’Autorità concedente, come nel caso in esame, alla normativa sovranazionale.

 . . . . . In definitiva non si ravvisa il fumus della natura arbitraria dell’occupazione dei “Bagni Liggia” contestata all’appellato e, dunque, dello stesso elemento materiale della condotta per la quale si procede a suo carico: motivo per il quale merita di essere confermato il provvedimento reiettivo della richiesta di sequestro preventivo dell’area demaniale.

P.Q.M.

Rigetta l’appello.

Avverso questa sentenza il PM ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione.

Nel frattempo era entrata in vigore la legge 145/2018 che, al comma 682, introduceva una proroga delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033

Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

La Corte di Cassazione, in data 6/3/2019, ha emesso la sentenza 25993/2019 che, riepilogando, dice che le proroghe automatiche sono contrarie alla direttiva Bolkestein e quindi sono da ritenere nulle.

Più precisamente la Cassazione, nella sentenza che riguarda i Bagni Liggia, ha affermato:

Il D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, con le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 213, 18 luglio 2011) nel valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali in tema di proroga automatica di concessioni demaniali, il menzionato D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha “carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato – Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonchè in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37 C.N., comma 2.

La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni”.

Logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni ex L. n. 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la L. n. 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. n. 400 del 1993, come modificato dalla L. n. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001. Una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa Europea, salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con la disciplina comunitaria (Sez.3, n. 29763 del 26/03/2014, Rv.260108).

La Cassazione ha pertanto dedotto (nel 2019 e cioè con 10 anni di ritardo) che la concessione dei Bagni Liggia, essendo anteriore alla legge 88/2001, non ha potuto godere del D.L. 194/2009 e quindi è scaduta il 31/12/2009, e quindi ha accolto la tesi della Procura di Genova rinviando la decisione al Tribunale del Riesame.

Il Tribunale del Riesame (Dott. Massimo Cusatti, Dott.ssa Cristina Dagnino, Dott.ssa Roberta Bossi) si è riunito in data 12/7/2019 ed ha completamente invertito la propria sentenza del 2/11/2018.

Riepilogando la sentenza, emessa dal Tribunale del Riesame dice:

 . . . . . A fronte della chiarezza lapidaria delle asserzioni della Corte di Cassazione a questo giudice del rinvio non resta che prendere atto dei principi di diritto che ne scaturiscono e affermare, conseguentemente, che l’appellato Claudio Galli occupa ininterrottamente sine titulo, a far tempo dal 1/1/2010, la porzione di demanio oggetto della concessione nota come “Bagni Liggia”.

 . . . . . Nondimeno v’è da chiedersi, in tale ottica, quale lettura debba essere conferita al comportamento delle Autorità amministrative (Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto e Comune di Genova) che mostrano di aver tollerato per circa un decennio la consumazione dell’illecito penale in esame ad opera dell’indagato.

P.Q.M.

Dispone il sequetro preventivo del tratto di arenile occupato da Claudio Galli per il tramite della ditta “Bagni Liggia”, manda alla cancelleria per la per le comunicazioni di rito e per la restituzioe degli atti al PM ai fini dell’esecuzione del provvedimento nonché per la trasmissione di quest’ultimo alla Autorità Giudiziaria, a norma dell’art. 331 c.p.p., perché svolga accertamenti investigativi riguardo alla potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt. 323, 328 o 361 c.p. nei confronti di pubblici ufficiali da individuarsi presso la Capitaneria di Porto di Genova, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Genova, Settore Demanio Marittimo.

La sentenza mi è stata notificata il 14/7/2019 ma già nel pomeriggio del 13 la notizia è comparsa sui giornali on-line e, in data 17/7/2019, gli Ufficiali della Capitaneria di Porto hanno effettuato il sequestro della spiaggia.

Sulla spiaggia sono stati piantati 29 tondini in ferro a sostenere 58 metri lineari di rete di plastica da cantiere di colore arancione e l’apposito nastro fluorescente bicolore. Sono anche stati affissi 19 cartelli di formato A4 riportanti la scritta “area sottoposta a sequestro penale”. Tutto questo armamentario è a tre metri dal mare (la battigia è di libero transito e non è sequestrabile): appena ci sarà un pò di onda finirà tutto in mare creando inquinamento e pericoli.

Ho fatto presente il problema agli Ufficiali della Capitaneria ma non mi sono sembrati troppo preoccupati della cosa.

Nella sentenza il Giudice ha anche chiesto al PM di indagare sui comportamenti tenuti dai funzionari del Comune di Genova, della Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto, tutti enti che dicono che la mia concessione demaniale è valida; il Comune di Genova, in data 18/10/2011, mi ha spedito la proroga della concessione al 31/12/2015, in data 29/11/2016, mi ha spedito la proroga al 31/12/2020, in data 12/4/2019 mi ha chiesto di pagare l’imposta di registro per ottenere il rinnovo al 2033 e, nel giugno 2019, mi ha dato il permesso di montare i pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, con un investimento di 53.000 euro, che ho già pagato e che adesso potrebbe diventare completamente inutile.

La spiaggia risulta “sequestrata”, non “trasformata in spiaggia libera”; nessuno ci potrà entrare e perciò non è stata “restituita al pubblico uso” come invoca il PM.

Le cabine ed il Bar-Ristorante non sono sequestrati però mi chiedo a cosa possano servire. Forse il fatto che non siano sequestrati serve a non far diminuire troppo il canone demaniale 2019?

Io ho 8 dipendenti, che erano terrorizzati dall’idea che, stante il sequestro, sarebbero stati licenziati; ho detto a tutti che non avrei licenziato nessuno:i problemi con la normativa demaniale, e con la lettura che ne fanno i Tribunali, riguardano gli imprenditori, non i loro dipendenti.

Ho anche informato tutti i Clienti che i Bagni Liggia avrebbero rimborsato quanto pagato in eccesso.

Nella notte del 27 luglio 2019, come era facile immaginare, le onde hanno effettivamente rimosso tutti i tondini in ferro e la rete di plastica, creando pericoli ed inquinamento ( guarda il video )

Il 28 luglio ho informato il Comune di Genova e la Capitaneria della cosa, chiedendo che venissero a rimuovere l’inquinamento ambientale ed il pericolo che si era venuto a creare.

Il 5 agosto sono arrivati 3 Funzionari della Capitaneria, 3 Funzionari dell’Ufficio Demanio ed altre 5 persone fra PM e Municipio-9, per ripristinare la recinzione asportata dal mare.

In previsione di ciò avevo preparato una mail da inviare al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri per denunciare l’inquinamento ambientale creato dalla recinzione posta in essere il 17 luglio e chiedere che intervenissero a fermare la ripetizione del reato.

Ho fatto presente la cosa ed ho chiesto a Capitaneria e Comune che dei due avesse titolo a decidere il tipo di intervento da fare, in modo da sapere chi dovessi denunciare ai Carabinieri. Ne è nata una lunga discussione alla fine della quale tutti hanno ammesso che il tipo di recinzione utilizzata in precedenza non era adatta, come avevo già fatto notare io quando è stata installata.

Al posto di quella sono stati piantati dei pali in legno collegati da una cima, senza la rete in plastica.

Gli operai hanno invano cercato di rimuovere i paletti in ferro (ne hanno trovati 15 sui 29 installati) e la rete in plastica: dopo un poco si sono arresi ed il Comune ha deciso che doveva essere calata in spiaggia una pala meccanica per effettuare la bonifica del sito.

Nell’attesa il mare si è nuovamente alzato e, in data 7 agosto, ha divelto i nuovi pali in legno (ed ha dissotterrato 2 dei vecchi pali in ferro); i nuovi pali, essendo in legno, hanno cominciato a spazzare la battigia ed il bagnino è stato costretto a recuperarli. Ho mandato un’altra email a Comune e Capitaneria per informarli della cosa.

Il 12 agosto sono venuti di nuovo vari funzionari ed è stato calata in spiaggia la pala meccanica, che ha bonificato la spiaggia rimuovendo i paletti in ferro e la recinzione in plastica, che era completamente sotterrata. Dopo 3 ore di lavoro sono stati rimessi i paletti in legno.

Nella notte fra il 13 ed il 14 agosto il mare li ha di nuovo divelti e nessuno è più venuto a rimetterli.

In data 5/12/2019 l’Ammiraglio Nicola Carlone, Responsabile della Capitaneria di Porto di Genova, non essendo evidentemente contento che il Tribunale di Genova “spronasse” i PM ad indagare sul comportamento della Capitaneria, ha scritto al Procuratore capo di Genova, Dott. Francesco Cozzi, chiedendo lumi sul comportamento da tenere.

In data 7/1/2020 la Procura di Genova ha inviato al Comune di Genova, alla Capitaneria di Porto, alla Città Metropolitana, alla Regione Liguria, al Questore di Genova, al Comandante dei Carabinieri ed al Comandante della Guardia di Finanza, una lettera che, riepilogando, dice:

“In considerazione del contrasto fra la normativa italiana e quella comunitaria dovrà essere valutata l’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica sia da parte degli attuali concessionari in vista della scadenza sia da parte dei Comuni interessati. A tale scopo gli Enti territoriali in indirizzo potranno valutare, in prospettiva dell’inizio della stagione balneare, tempi e modi di comunicazione della presente lettera agli interessati”.

In data 2/3/2020 la Procura di Genova ha inviato agli stessi Enti un’altra lettera che, riepilogando, dice:

Considerata la particolare importanza inerente l’obbligo del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime con la presente si richiede di conoscere quali adempimenti e procedure operative codesto ente abbia intrapreso ovvero intenda intraprendere, conformemente alla normativa europea e alla giurisprudenza ormai univoca.

La scrivente Procura ritiene infatti che possa ormai considerarsi diffusa l’effettiva conoscenza dell’obbligo a carico dei Comuni gestori in merito alla necessità di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la sovra ordinata normativa europea e la conseguente necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, sia pure con il riconoscimento in tale ambito di interventi di manutenzione necessari effettuati dai gestori nel corso del rapporto di concessione”.

In data 20/5/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 34/2020 (cd Decreto Rilancio), che conferma la validità delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033. Infatti l’Articolo 182 comma 2 della Legge di conversione del Decreto Rilancio dice:

“Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.”

A fronte del Decreto Rilancio, in data 20/5/2020, ho presentato in Procura istanza di dissequestro della spiaggia riepilogando la storia delle varie sentenze e facendo notare:

“che tale provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di specie, così come a tutti quei concessionari che versano nelle medesime condizioni dell’indagato e che sarebbero potenzialmente destinatari del medesimo titolo ablativo; che pertanto appare evidente come tale norma elimini in radice tutte le problematiche sottese al caso di cui trattasi e renda inutile ed oltremodo dannoso il permanere del vincolo reale, costituendo quel fatto sopravvenuto positivamente previsto dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p.”.

Sempre a fronte del Decreto Rilancio ho anche inviato in data 20/5/2020 al Comune di Genova formale richiesta di:

“voler urgentemente predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano ricevuto il documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al 31/12/2033”

In data 15/6/2020 il Comune di Genova ha risposto con lettera prot. PG/2020/175362 dicendo:

“la recente nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 7/1/ 2020, ha ribadito il consolidamento dell’orientamento in ordine alla disapplicazione della legge nazionale in contrasto con la normativa europea. Al fine di dar corso ad un corretto adempimento da parte degli Enti la Procura ha demandato agli stessi, tramite un richiamo di responsabilità diretta, “la valutazione inerente i tempi ed i modi di comunicazione di tali disposizioni ai Concessionari interessati”.

Nel richiamare il contrasto tra la normativa interna e quella europea, viene fatto riferimento alla valutazione dell’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica da parte degli attuali Concessionari e dei Comuni. A seguito del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in tal senso, la nota sembra intendere che non possa più ritenersi mancante l’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

In tal senso deve essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), in quanto conferma la validità di quanto disposto dal menzionato art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta.

Difatti, tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L. Rilancio con quella già oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli approfondimenti di carattere giuridico del caso.”

A fronte della risposta del Comune di Genova, in data 27/6/2020, ho inviato un esposto alla Procura di Genova nel quale ho riepilogato la storia del sequestro ed ho aggiunto:

Fatte tutte queste doverose premesse il sottoscritto Galli Claudio sporge formale esposto chiedendo che vi sia pronuncia in tempo utile in merito alla propria richiesta di dissequestro e di voler informare il Comune di Genova che la sua risposta negativa dei 15/6/2020, evidentemente basata sulle lettere della Procura ante decreto Rilancio, non ha fondamento giuridico e che quindi l’Ufficio deve procedere senza indugio a formalizzare la nuova scadenza delle concessioni al 31/12/2033.

Qualora invece codesto Tribunale ritenesse inapplicabile il Decreto Rilancio il sottoscritto Galli Claudio sporge formale esposto chiedendo a codesto Tribunale di voler procedere senza indugio al sequestro preventivo di tutte le spiagge dei concessionari demaniali italiani per il reato di cui all’art 1161 cod. nav. in quanto “scadute perché contrastanti con le norme dell’Unione Europea”

In data 29/6/2020 la Procura ha rigettato la mia istanza di revoca del sequestro depositata il 20/5/2020. Avverso questa sentenza il 6/7/2020 ho presentato appello che è stato respinto in data 24/7/2020.

Le motivazioni addotte dal Tribunale di Genova sono sempre le stesse: le proroghe automatiche delle concessioni, ivi inclusa quella al 2033 di cui alla Legge 145/2018 e ribadita dall’articolo 182 del Decreto Rilancio, non possono essere applicate perché in contrasto con la normativa europea.

Il 3/8/2020 ho ricevuto dalla Procura un avviso nel quale mi si diceva che il PM aveva chiesto al GIP di archiviare il mio esposto del 27/6/2020: il 5/8/2020 sono andato in Procura per ottenere copia delle motivazioni addotte dal PM (All. 2) e queste dicono:

Constatato che il Comune di Genova si è attivato per contattare le associazioni di categoria ed i vari enti allo scopo di predisporre un piano di pubblicazione delle gare di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime e che tale forma di pubblicità ha consentito di superare i dubbi che gli attuali concessionari avrebbero potuto in buona fede avere circa la corretta strada da percorrere in prospettiva rinnovo.

Considerato pertanto che eventuali violazioni dell’art. 1161 cod. nav. potranno essere valutate soltanto all’esito delle programmate pubblicazioni da parte dei Comuni interessati.

PQM

Si chiede che venga disposta l’archiviazione del procedimento.

Il 4/9/2020 ho depositato in Procura la mia opposizione alla richiesta di archiviazione dicendo quanto segue:

La risposta del Comune di Genova al SIB del 15/6/2020 è palesemente incongruente con la risposta che lo stesso Comune ha inviato alla Procura in data 15/4/2020, che dice:

  • nel corso del febbraio 2020 sono state fatte varie riunioni con i rappresentanti dell’Avvocatura, dell’Agenzia del Demanio, della Regione Liguria, dell’Autorità di Sistema Portuale e della Polizia Locale. Tutti hanno concordato con la necessità di indire le gare per le concessioni demaniali. vengono pianificate le seguenti ulteriori attività:
    • convocazione di un incontro con i Sindacati di categoria (SIB) per comunicare che il Comune di Genova ha avviato l’istruttoria per effettuare le gare
    • invio di comunicazione formale agli attuali concessionari, ivi inclusi quelli che hanno già ricevuto il prolungamento al 2033
    • valutazione della salvaguardia dei dipendenti dei concessionari, dei modi di restituzione dell’imposta di registro già pagata, degli investimenti effettuati dai concessionari nell’ultimo triennio, etc
  • le concessioni gestite dal Comune di Genova da sottoporre a gara sono:
    • 35 stabilimenti balneari (di cui 2 già messi a gara per cui le gare riguarderanno i 33 rimanenti)
    • 24 Ristoranti/Chioschi (di cui 2 già messi a gara per cui le gare riguarderanno i 22 rimanenti)
    • 51 Associazioni
    • 59 concessioni per opere private
    • 44 concessioni per impianti tecnologici ad uso pubblico

Rilevo che il Comune di Genova non ha affatto messo in atto la pubblicità delle sue intenzioni: l’unica associazione di categoria rappresentata a Genova è il SIB ed il SIB non ha mai ricevuto la convocazione dell’incontro pianificato il 15/4/2020, così come gli attuali concessionari non hanno mai ricevuto la comunicazione formale citata nella lettera del Comune alla Procura. Al contrario il Comune di Genova, nella sua lettera al SIB del 15/6/2020 evita accuratamente di citare le attività pianificate il 15/4/2020.

Pertanto la Procura di Genova ha basato il suo comportamento su una promessa di pubblicità fatta dal Comune di Genova e mai messa in atto, senza neppure verificarne l’effettivo compimento.

Occorre anche notare che, anche qualora il Comune di Genova avesse adempiuto agli obblighi che si è assunto:

  • questi riguardano solamente il Comune di Genova e non possono impegnare tutti i 510 enti concedenti sul demanio sull’intero territorio nazionale, che è quello di riferimento del mio esposto
  • quand’anche tutti gli enti interessati “promettessero” le stesse cose promesse dal Comune di Genova questo non significherebbe che le concessioni demaniali sono valide fino a che le gare non sono formalizzate, come sembra invece intendere la Procura di Genova quando dice: “Considerato pertanto che eventuali violazioni dell’art. 1161 del codice della navigazione potranno essere valutate soltanto all’esito delle programmate pubblicazioni da parte dei Comuni interessati”.
  • Se così fosse come si giustifica il sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia per violazione dell’art. 1161? L’ultima comunicazione che abbiamo ricevuto dal Comune di Genova è del 16/4/2019 e conteneva la richiesta di pagamento della tassa di registro per il prolungamento della nostra concessione al 2033. Dopo questa data il Comune di Genova non ha più inviato comunicazioni, neppure per rispondere alla nostra richiesta di permesso per ripristinare una porzione del moletto rovinata dalle mareggiate del 2020.

La logica che sta alla base del sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia non si basa su una condotta specifica tenuta dal sottoscritto ma sul fatto che le estensioni generalizzate sono contrarie alla legislazione europea.

Il SID (Sistema Informativo del Demanio) indica puntualmente le concessioni che hanno ricevuto una proroga automatica. All’indirizzo https://www.sid.mit.gov.it/ , dopo essersi registrati, è possibile anche accedere alla funzione “Statistiche” che fornisce la seguente risposta:

   
Territorio di interesse:ITALIA 
Tipo Statistica: ConcessioniDati aggiornati al 30/08/2020 
Criterio di ricerca: Uso  
UsoNumero licenzeNumero atti formali
TURISTICO RICREATIVO82.749505

A parte le 505 concessioni regolamentate da atto formale tutte le altre, essendo classificate come “licenze”, sono state oggetto per definizione di proroghe automatiche e quindi sono da sequestrare (ricordo che in realtà le licenze in corso di validità non sono 82.749 ma, come indicato nel mio esposto, sono 17.594). I nomi delle società cui fanno capo le concessioni non sono disponibili per chi, come me, ha una password di accesso al SID limitata ma sono sicuro che ogni Procura può ottenere facilmente questi dati tramite una password più ampia. In ogni caso il mio esposto del 27/06/2020 contiene le coordinate e le foto aeree di tutte le concessioni.

Per ultimo faccio notare che in giurisprudenza si afferma che una opposizione alla archiviazione di un esposto deve anche indicare quali dovrebbero essere le indagini suppletive che la Procura dovrebbe effettuare.

Ebbene: almeno per Genova non occorre nessuna indagine suppletiva. La lettera inviata il 15/4/2020 dal Comune di Genova alla Procura individua già le concessioni scadute. Trascurando le ultime 2 categorie, che non rientrano nella Bolkestein, ci sono a Genova 33+22+51=106 concessioni già scadute per stessa ammissione del Comune di Genova.

Negli altri Comuni italiani l’unica indagine suppletiva richiesta è l’ottenimento, tramite il SID e dietro verifica degli enti concedenti, dell’elenco delle società cui fanno capo le concessioni.

Risulta evidente che la volontà della Procura di Genova era, e rimane, quella di sollevare il problema “senza esagerare”. Di fronte all’allargamento del problema la Procura sta cercando un escamotage che però si traduce in omissione di atti d’ufficio, peraltro già in atto: infatti la Procura avrebbe dovuto procedere al sequestro delle 106 concessioni indicate dal Comune di Genova già in data 15/4/2020, in ossequio alla obbligatorietà dell’azione penale, sancita dall’art. 112 della Costituzione per garantire l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

E’ infatti chiaro che questo articolo è stato violato poiché io sono l’unico ad avere subito un sequestro a fronte di un “reato” commesso, negli stessi tempi e negli stessi modi, da 17.594 soggetti.

In chiusura, per onestà intellettuale e per completezza di esposizione, voglio anche aggiungere quanto segue: sono d’accordo che le leggi italiane sul demanio sono contrarie alla legislazione Europea. Non sono d’accordo sul fatto che questo si debba tradurre in un problema per i concessionari: come ha del resto ben scritto il Giudice Dott. Massimo Cusatti nella sentenza 77S/18. Deve essere il Governo ad affrontare il problema e lo doveva fare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 7874 del 18/11/2019 (peraltro in contrasto con ben 8 sentenze della Sez. V dello stesso Organo che avevano invece ritenuto legittima l’estensione delle concessioni al 2033). E comunque, in assenza di validi interventi governativi, le Procure devono (rectius: dovevano già) attivarsi in tutta Italia, non solo a Genova e non solo in un caso. Un comportamento diverso mostrerebbe una ricerca di notorietà, non una ricerca di giustizia.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia respingere la richiesta di archiviazione in oggetto ordinando la trasmissione dell’esposto alle altre Procure interessate e disponendo che il P.M. completi l’indagine ottenendo i nominativi degli imputati, formuli le imputazioni ai sensi dell’art. 409 comma 5 cpp e proceda ai relativi sequestri.

Il GIP, Dr.ssa Milena Catalano, in data 12/7/2021, ha accolto la mia opposizione alla archiviazione e ha disposto la prosecuzione delle indagini nei confronti di tutte le concessioni demaniali italiane trasmettendo copia dell’esposto a tutte le Procure italiane interessate. Le Procure hanno sei mesi di tempo per lo svolgimento delle indagini.

Fin qui la storia del sequestro dei Bagni Liggia, che però non è ancora finita.

E’ adesso il caso di allargare l’orizzonte a tutte le concessioni demaniali italiane che, come detto, sono 17.594.

La sentenza della Cassazione che ha riguardato i Bagni Liggia ha espresso dei principi generali, applicabili a tutte le concessioni demaniali investite dalla direttiva Bolkestein. Ed è proprio su questi principi che ho basato la mia denuncia di 17.594 “notizie di reato” del giugno 2020: l’intento non era quello di ottenere altrettanti sequestri ma di ampliare il problema in modo che il Governo se ne occupasse (ho anche inviato copia della denuncia al Ministro competente, Dario Franceschini).

Il tempo intercorso fra il mio esposto del 27/6/2020 e l’ordine di apertura delle indagini del 12/7/2021, oltre 12 mesi ai quali si aggiungono i 6 mesi concessi ai PM (che comunque possono sempre chiedere ulteriore tempo), ha reso completamente inutile la mia iniziativa, che mirava a far sì che il Governo si occupasse rapidamente del problema.

Il Governo però non ha fatto niente e così è successo che alcuni Comuni italiani si sono rifiutati di applicare la legge 145/2018.

All’incirca il 60% dei Comuni italiani ha esteso le concessioni al 2033 e in alcuni casi, come in Sardegna, sono intervenute le stesse Regioni con delibere che intimano ai Comuni di procedere alla proroga. In Sicilia, dove le competenze sul demanio sono rimaste in mano alla Regione, tutte le concessioni sono state prorogate al 2033.

In Liguria la quasi totalità dei Comuni della Provincia di Imperia ha prorogato al 2033; in provincia di Savona, come in provincia di La Spezia, una buona parte dei Comuni ha prorogato, ma non la totalità; in provincia di Genova praticamente tutti i Comuni hanno dato solamente una proroga di un anno. Il Comune di Genova ha dato una proroga di due anni, fino ad ottobre 2022, riducibile in caso di sopravvenute novità legislative.

I TAR sono stati sommersi dai ricorsi dei concessionari che non avevano ricevuto la proroga al 2033.

il TAR di Lecce ha emesso, durante il novembre 2020, varie sentenze nelle quali ha accolto i ricorsi dei concessionari.

In primis il TAR di Lecce ha stigmatizzato il fatto che il Governo ha lasciato incompiuta la legge 145/2018 perché la stessa prevedeva l’emissione di una riforma organica del demanio che doveva essere studiata nel 2019 ma che non è mai stata iniziata.

A parte questo il TAR di Lecce ha analizzato la “gerarchia delle fonti legislative” ed ha affermato che la direttiva Bolkestein non è “automaticamente applicabile” e quindi “non è di livello gerarchicamente superiore” alle leggi italiane. Se ne deduce che la legge 145/2018 non può essere disapplicata né dagli enti gestori del demanio né dalle Procure.

In data 3/12/2020, la Commissione Europea ha scritto una lettera “di messa in mora” al Governo Italiano. In questa lettera la Commissione afferma che la legislazione italiana non è compatibile con la direttiva Bolkestein perché “non ha ancora reso obbligatoria l’aggiudicazione delle concessioni esistenti tramite “evidenza pubblica”.

Il Governo Italiano ha risposto alla lettera di messa in mora in data 4/2/2021 (scarica la risposta) dicendo che la direttiva Bolkestein non è applicabile perché le concessioni balneari sono concessioni di beni e non di servizi e che neppure l’art. 49 TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea) è immediatamente applicabile perché implica che venga preventivamente deciso che le risorse balneari sono scarse e che la concessione riveste un “interesse transfrontaliero certo”, cosa che richiede una mappatura completa di tutte le concessioni.

Inoltre la risposta del Governo Italiano mette anche in evidenza la situazione negli altri paesi europei: in Spagna le concessioni balneari possono, ma non debbono necessariamente, essere assegnate tramite gara, essendo la valutazione sulla opportunità della procedura pubblica rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione competente (v. art. 74, comma 1, Ley de Costas). Inoltre, per quel che concerne la durata di tali titoli abilitativi, in base all’art. 2, comma 3, della Ley n. 2/2013 le concessioni demaniali possono avere un’estensione temporale di settantacinque anni prorogabili di ulteriori settantacinque anni.

A ciò si aggiunga che il Tribunale costituzionale spagnolo, interrogato circa la legittimità di una tale disciplina, si è espresso in senso pienamente affermativo, qualificando l’istituto in esame come concessione di beni e non di servizi (Trib. Cost. n. 213/2015. Ancor prima, si v. Trib. Cost. n. 227/1988 e 149/1991).

In Portogallo la ratio della procedura ad evidenza pubblica risulta essere svilita, innanzitutto, dalla previsione di un termine di durata delle concessioni molto lungo: settantacinque anni (art. 25 Decreto Lei 226-A/2007), prorogabile di ulteriori settantacinque (art. 35, comma 2, Decreto Lei 226-A/2007). E, in secondo luogo, dalla vigenza di un diritto di insistenza in capo a colui che è già concessionario (art. 21, comma 7, Decreto Lei 226-A/2007), ossia di un diritto sostanzialmente analogo a quello un tempo previsto dall’art. 37, comma 2, cod. nav. che il legislatore italiano ha abrogato al fine di rispondere alle censure mosse dalla Commissione europea con la P.I. 2008/4908.

Ad inizio 2021 Il Comune di Lecce ha fatto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento della sentenza 73/2021 del TAR di Lecce che lo obbligava a concedere la proroga al 2033 ad un concessionario al quale era stata rifiutata.

Con decreto n. 160/2021, il Presidente del Consiglio di Stato, rilevato che la questione oggetto del ricorso riveste una particolare rilevanza economico-sociale che rende opportuna una pronuncia della Adunanza plenaria, onde assicurare certezza e uniformità di applicazione del diritto da parte delle amministrazioni interessate nonché uniformità di orientamenti giurisprudenziali, ha deferito d’ufficio l’affare all’Adunanza plenaria, che è stata fissata per il 10/10/2021.

La sentenza del Consiglio di Stato è stata pubblicata in data 9/11/2021 ed è la n. 18/2021 (scarica la sentenza).

Questa sentenza, che ha valenza nomofilattica perché emessa a sezioni riunite, conferma che le concessioni demaniali devono sottostare alla direttiva Bolkestein e che tutte le proroghe automatiche che si sono susseguite non hanno nessun valore.

Al punto 51 della sentenza l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E

Torniamo adesso alla storia del sequestro dei Bagni Liggia che, ormai, è in essere da 4 anni.

In data 16/11/2021, alle ore 9.30, sono venute ai Bagni Liggia 8 persone della Capitaneria di Genova per ampliare il sequestro del 2019, che riguardava solamente l’arenile, e sequestrarmi anche lo stabile dei Bagni Liggia che è composto di 3 piani + un lastrico solare: il piano terra ed il piano primo contengono le cabine, i servizi ed il Bar-Ristorante, il piano secondo contiene l’abitazione, il lastrico solare contiene l’impianto fotovoltaico.

L’ampliamento del sequestro è stato richiesto dal PM Walter Cotugno in data 11/6/2021 ed approvato dal GIP Riccardo Ghio in data 8/11/2021 (scarica il decreto). Il mio avvocato si è precipitato a parlare con il GIP Riccardo Ghio facendogli notare anche che la convalida del sequestro era datata un giorno prima della sentenza del Consiglio di Stato.

Il Dr. Riccardo Ghio non conosceva la sentenza del Consiglio di Stato e ha detto “vada a parlare con il PM”.

Nel frattempo gli ufficiali della Capitaneria pretendevano che io lasciassi immediatamente anche l’abitazione e che consegnassi le chiavi al custode designato dal PM e cioè al responsabile comunale del demanio, Dott. Claudio Bondone (che intanto era arrivato insieme al suo dirigente).

Sono riuscito ad evitare di dovermene andare immediatamente solo perché la Capitaneria voleva notificare il sequestro anche a mio figlio Gianluca (che è socio della società Zeffiro snc alla quale è intestata la concessione) ma mio figlio stava malissimo perché ha il diabete e vomitava da due giorni.

La Capitaneria ha informato il PM che ha mandato a chiamare un medico della ASL affinché certificasse se Gianluca poteva muoversi. Dopo 3 ore il medico della ASL è arrivato ed ha certificato che Gianluca non poteva essere mosso per almeno 7 giorni.

La procedura di sequestro si è quindi temporaneamente limitata alle cabine ed al Bar-Ristorante-Pub: ho avvertito i miei 5 dipendenti che non avevano più un lavoro. In data 23/11/2021, scaduta la proroga di 7 giorni della ASL, la Guardia Costiera è venuta a completare il sequestro e mi ha imposto di lasciare libera l’abitazione.

Nel frattempo, in data 17/11/2021 il mio avvocato aveva depositato una istanza di dissequestro (scarica l’istanza) basata sulla sentenza del Consiglio di Stato del 9/11/2021 che esclude qualsiasi responsabilità penale dei concessionari demaniali.

In data il 3/12/2021 il GIP Dott. Riccardo Ghio ha accolto l’istanza di dissequestro (scarica la decisione) ordinando al PM Walter Cotugno di restituire le cose sequestrate; il PM ha provocatoriamente risposto al GIP : “a chi le devo restituire?” ed il GIP gli ha risposto in data 10/12/2021 specificando che doveva restituirle a Claudio Galli.

A fronte di ciò la Guardia Costiera, in data 14/12/2021, ha tolto i sigilli ai Bagni Liggia e mi ha riconsegnato le chiavi.

Il PM Walter Cotugno ha tuttavia fatto appello contro il dissequestro e, in data 27/12/2021, il Tribunale del Riesame ha accolto l’appello del PM ed ha disposto un nuovo sequestro (scarica la decisione).

In data 3/1/2022 è arrivata la Guardia Costiera per eseguire il nuovo sequestro dei Bagni Liggia.

Io non ero presente non essendo stato avvertito nonostante che la Zeffiro snc, la società di mia proprietà alla quale è intestata la concessione ha, ovviamente, una PEC e quindi era facile avvertirmi.

Alle ore 15,14 sono scattati gli allarmi perchè la Guardia Costiera, su ordine del PM, ha tagliato i lucchetti del cancello ed ha sfondato gli ingressi del piano secondo (abitazione) e del piano primo (stabilimento). Il sistema di allarme mi ha avvertito dell’intrusione ed ha registrato il video trasmettendomelo in tempo reale.

In data 5/1/2022 ho depositato ricorso in Cassazione (scarica il ricorso) contro la decisione del Tribunale del Riesame facendo notare che la sentenza 18/2021 del Consiglio di Stato del 9/11/2021 stabiliva che le concessioni demaniali conservavano validità fino al 31/12/2023.

Mentre era ancora pendente il ricorso in Cassazione il P.M. Walter Cotugno, con provvedimento del 12/1/2022, pur scrivendo “rilevato che trattasi di sequestro preventivo necessario al fine di interrompere il reato di cui all’art. 1161 del Codice della Navigazione“, ha disposto il dissequestro dell’intero stabile e la contestuale restituzione al Comune di Genova.

In data 27/1/2022 ho presentato appello contro il provvedimento del P.M. In data 17/2/2022 il Giudice Dott. Riccardo Ghio ha fissato la discussione dell’appello per il giorno 8/4/2022.

In data 26/2/2022, si è riunito il Consiglio dei ministri che ha approvato una bozza di riforma delle leggi che regolano le concessioni demaniali; in tale bozza la validità delle concessioni demaniali viene fissata al 31/12/2023, come richiesto dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato in data 9/11/2021. Inoltre la bozza, visto il contenzioso infinito in essere fra la Procura di Genova ed i Bagni Liggia, e considerato il rischio che altre Procure prendessero iniziative simili, ha stabilito che l’Art. 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di spazi demaniali) non era applicabile ai concessionari che avevano ricevuto proroghe automatiche.

In data 10/3/2022 la Procura ha dichiarato concluse le indagini ed ha fissato il processo di merito al 14/6/2023.

In data 8/4/2022 il Giudice Dott. Riccardo Ghio, chiamato a decidere sulla mia richiesta di annullamento del provvedimento della Procura del 12/1/2022, considerata la complessità della materia, “si è riservato”.

In data 13/4/2022 la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 698/2022, ha rigettato il ricorso depositato il 5/1/2022 ritenendo che la ”pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non fosse elemento sopravvenuto idoneo a far venir meno le condizioni di applicabilità del sequestro disposto sullo stabilimento balneare Liggia”.

Durante i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2022 si sono susseguite riunioni e scontri fra il Governo, i partiti, i Sindacati dei balneari, l’ANCI, l’Antitrust ed il coordinamento delle Regioni che, in pratica, hanno impedito la trasformazione in legge della bozza approvata dal Consiglio dei Ministri il 26/2/2022. Il tutto fino a quando il Governo ha minacciato di porre la fiducia e di portare al voto la bozza di legge di Febbraio senza gli emendamenti nel frattempo approvati a meno che non si addivenisse ad un accordo entro il mese di Maggio.

L’accordo è stato raggiunto posponendo ai decreti attuativi il compito di specificare i criteri delle gare ed il calcolo dell’indennizzo da versare ai concessionari che dovessero perdere la concessione e, di conseguenza, in data 30/5/2022, il Senato ha approvato il testo definitivo della legge sui balneari (scarica il testo), che conferma la validità delle concessioni demaniali al 31/12/2023, come richiesto dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2021, e che l’Art. 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di spazi demaniali) non è applicabile ai concessionari che hanno ricevuto proroghe automatiche.

A fronte di ciò il giorno successivo 31/5/2022 ho spedito una PEC al Comune di Genova (scarica il testo) chiedendo che mi venisse restituita la disponibilità della concessione dei Bagni Liggia in tempo utile a riaprire lo stabilimento per la stagione estiva 2022, come peraltro è stato concesso a tutti gli altri stabilimenti balneari di Genova, che si trovano nella stessa situazione dei Bagni Liggia ma che non hanno ricevuto le “attenzioni” della Procura.

Il Comune di Genova ha risposto in data 10/6/2022 (scarica il testo) negando la restituzione e dicendo:

Al riguardo, si rileva anzitutto come allo stato, non essendo ancora concluso l’iter legislativo del disegno di  legge sopra richiamato e in assenza di un provvedimento giurisdizionale che sancisca la restituzione del complesso immobiliare in questione non sia possibile procedere con la richiesta restituzione.

Il 21/7/2022 è caduto il Governo Draghi ed il Presidente Mattarella ha sciolto le Camere e fissato nuove elezioni per il 25/9/2022; il Governo, rimasto in carica, ha completato l’iter del DDL Concorrenza che è stato approvato definitivamente dal Senato in terza lettura il 2/8/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 188 del 12/8/2022 come legge 118/2022, con entrata in vigore il 27/8/2022.

Il testo definitivo, per la parte che qui interessa, dice:

Art. 3. (Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione.

Il 18/8/2022 ho spedito una nuova PEC al Comune di Genova (scarica il testo) chiedendo che mi venisse restituita la disponibilità della concessione dei Bagni Liggia a fronte della legge 118/2022.

Il 19/8/2022 il GIP Riccardo Ghio ha respinto il mio ricorso contro la consegna della concessione al Comune di Genova, presentata il 27/1/2022, dicendo: “pur dovendosi dare atto del contrasto esegetico tra le massime autorità giurisdizionali dello stato e dei dubbi che si nutrono circa, in particolare, l’elemento soggettivo del reato ipotizzato in capo al Galli, il provvedimento del PM appare coerente all’esegesi espressa dalla Cassazione nel presente procedimento“.

Il Comune di Genova ha risposto in data 16/9/2022 dicendo:

SI COMUNICA

all’istante Zeffiro S.n.c., ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, il profilarsi dei seguenti motivi aventi carattere ostativo all’accoglimento della richiesta di retrocessione:

1) la valutazione in merito all’applicabilità dell’art. 3 della L. 118/2022 al caso di specie quale fatto sopravvenuto asseritamente giustificante la richiesta riconsegna del compendio immobiliare di che trattasi non compete all’Ente Locale, bensì agli stessi organi giurisdizionali competenti del procedimento penale pendente, la cui udienza di merito, in base a quanto riferito dallo stesso istante, è stata fissata per il 14.6.2023;

2) nelle more della conclusione del procedimento penale di merito, il Comune non può discostarsi dai pronunciamenti giurisdizionali che, ancorché resi in sede cautelare, hanno “conferma(to) il provvedimento di restituzione dell’immobile denominato “Bagni Liggia” al Comune di Genova”. quale “soggetto legittimato alla gestione del bene demaniale e competente ad avviare una nuova gara per la proficua gestione di esso” (Provvedimento del Tribunale di Genova – Ufficio del Giudice dell’Indagine Preliminari del 19.8.2022).

SI INFORMA

che, ai sensi del predetto art. 10-bis, L. n. 241 del 1990: – gli istanti, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, devono far pervenire per iscritto le proprie osservazioni in merito, eventualmente corredate da documenti;

Il 23/9/2022 I miei legali hanno spedito una nuova PEC al Comune di Genova (scarica il testo) dicendo:

Il procedimento penale pendente nei confronti del rappresentante legale della Zeffiro S.n.c. è stato contrassegnato da una fase cautelare di sequestro preventivo del bene demaniale avviata ai sensi degli artt. 321 e ss. c.p.p.

Nell’ambito di tale procedimento, svoltosi attraverso tre gradi di giudizio cautelare, la Corte di Cassazione Penale ha avvallato un indirizzo giurisprudenziale superato dall’entrata in vigore della Legge 118/2022 e comunque non condiviso dalla giurisprudenza amministrativa.

Infatti, i Giudici di legittimità hanno affermato l’immediata inesistenza delle concessioni prorogate ex lege, in contrapposizione ai principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria e successivamente positivizzati dal Legislatore con la recente entrata in vigore della Legge 118/2022.

L’affidamento al Comune – quale titolare ex lege del potere di) gestione del bene demaniale e competente ad avviare una nuova gara per la proficua gestione di esso – non può incidere sul rapporto in essere così come disciplinato dal legislatore nazionale e non può che valere (laddove si riferisce all’avvio di una nuova gara) dal momento in cui (non prima del 31 dicembre 2023) sarà possibile l’espletamento della nuova gara.

Il Comune di Genova ha risposto in data 30/9/2022 rigettando l’istanza di restituzione dei Bagni Liggia e dicendo:

il Comune di Genova, pertanto, ribadendo quanto già comunicato con le note del 10 giugno e 16 settembre 2022 e richiamate le argomentazioni in esse riportate, in pendenza del suddetto procedimento e, quindi, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che sancisca l’asserita legittimità della precedente occupazione del complesso immobiliare in oggetto, non ritiene possibile assentire la richiesta di restituzione del bene demaniale.

I miei legali hanno preparato il ricorso al TAR avverso la decisione del Comune di Genova.

Il TAR, in data 23/11/2022 mi ha dato ragione ed ha imposto al Comune di Genova di restituirmi la concessione (scarica la sentenza).

Il Comune ha rinunciato a fare ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR e, in data 5/12/2022 , mi ha consegnato le chiavi dello stabilimento.

Ci sono voluti quasi 4 anni ma alla fine ho avuto soddisfazione.