Una storia da raccontare: il
sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia.
(versione
ridotta; per la storia completa clicca qui)
In data 17/7/2019 gli Ufficiali
della Capitaneria di Porto hanno effettuato il sequestro della spiaggia dei
Bagni Liggia, a Genova Quarto, in ossequio alla sentenza n. 678/19 del
Tribunale di Genova, che:
dispone
il sequestro preventivo del tratto di arenile occupato da
Claudio Galli per il tramite della ditta “Bagni Liggia”;
manda
alla
cancelleria per le comunicazioni di rito e per la
restituzione degli atti al PM ai fini dell’esecuzione del provvedimento nonché
per la trasmissione di quest’ultimo alla Autorità Giudiziaria, a norma
dell’art. 331 c.p.p., perché svolga accertamenti investigativi riguardo alla
potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt. 323, 328 o 361
c.p. nei confronti di pubblici ufficiali da individuarsi presso la Capitaneria
di Porto di Genova, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Genova, Settore
Demanio Marittimo.
La sentenza trova le sue
motivazioni nel fatto che, a seguito di varie sentenze del Consiglio di Stato e
della Corte di Cassazione, va disapplicata la normativa che
proroga automaticamente le concessioni demaniali marittime perché contrasta con
la direttiva Bolkestein e comunque con l’art. 49 del Trattato di Funzionamento
dell’Unione Europea.
In data 2/3/2020 la
Procura di Genova ha inviato al Comune di Genova e, per conoscenza, alla
Capitaneria di Porto, alla Città Metropolitana, alla Regione Liguria, al
Questore di Genova, al Comandante dei Carabinieri ed al Comandante della
Guardia di Finanza, la lettera seguente:
“Considerata
la particolare importanza inerente l’obbligo del ricorso a procedure ad
evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime con la presente si
richiede di conoscere quali adempimenti e procedure operative codesto ente
abbia intrapreso ovvero intenda intraprendere, conformemente alla normativa
europea e alla giurisprudenza ormai univoca.
La scrivente Procura ritiene infatti che possa
ormai considerarsi diffusa l’effettiva conoscenza dell’obbligo a carico dei
Comuni gestori in merito alla necessità di disapplicare la normativa nazionale
in contrasto con la sovra ordinata normativa europea e la conseguente necessità
di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, sia pure con il riconoscimento in tale
ambito di interventi di manutenzione necessari effettuati dai gestori nel corso
del rapporto di concessione”.
In data 20/5/2020 è entrato in vigore
il Decreto Legge 34/2020 (cd Decreto Rilancio), che
conferma la validità delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033. Infatti l’Articolo 182 comma 2 del Decreto
Rilancio dice:
“in riferimento ai beni del demanio marittimo
in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza
COVID-19 nonché
dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di
trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1,
commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ndr: estensione al 2033), per le aree e le relative pertinenze oggetto di
riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di
procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al
rapporto concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla
ricognizione delle relative attività, ferma restante l’efficacia dei
titoli già rilasciati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che
non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione
dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della
revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario”.
A fronte del Decreto Rilancio, ho
presentato istanza di dissequestro
della spiaggia riepilogando la storia delle varie sentenze e facendo notare:
“che
tale provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di specie, così
come a tutti quei concessionari (oltre 11.000) che versano nelle medesime
condizioni dell’indagato e che sarebbero potenzialmente destinatari del
medesimo titolo ablativo;
che
pertanto appare evidente come tale norma elimini in radice tutte le
problematiche sottese al caso di cui trattasi e renda inutile ed oltremodo dannoso il
permanere del vincolo reale, costituendo quel fatto sopravvenuto positivamente
previsto dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p.”.
Sempre a
fronte del Decreto Rilancio ho anche inviato in data 20/5/2020 al Comune di
Genova formale richiesta di:
“voler
urgentemente predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano
ricevuto il documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al
31/12/2033”
In data
15/6/2020 il Comune di Genova ha risposto con lettera prot. PG/2020/175362
dicendo:
“la recente nota
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 7/1/ 2020,
ha ribadito il consolidamento dell’orientamento in ordine alla disapplicazione
della legge nazionale in contrasto con la normativa europea. Al fine di dar corso ad un corretto
adempimento da parte degli Enti la Procura ha demandato agli stessi, tramite un
richiamo di responsabilità diretta, “la valutazione inerente i tempi ed i modi
di comunicazione di tali disposizioni ai Concessionari interessati”.
Nel richiamare il
contrasto tra la normativa interna e quella europea, viene fatto riferimento
alla valutazione dell’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara
pubblica da parte degli attuali Concessionari e dei Comuni. A seguito del
recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in tal senso, la
nota sembra intendere che non possa più ritenersi mancante l’effettiva
conoscenza dell’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica.
In tal senso deve
essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), in
quanto conferma la validità di quanto disposto dal menzionato art. 1 commi 682
e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Alla
luce di tutto quanto sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la
richiesta in oggetto non può essere accolta.
Difatti,
tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L.
Rilancio con quella già oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da
parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli approfondimenti di
carattere giuridico del caso.”
A fronte
della risposta del Comune di Genova, in data 27/6/2020, ho inviato un esposto alla Procura
di Genova nel quale ho riepilogato la storia del
sequestro ed ho aggiunto:
Fatte
tutte queste doverose premesse il sottoscritto Galli Claudio
sporge formale esposto chiedendo che vi sia pronuncia in tempo utile in merito
alla propria richiesta di dissequestro e di voler
informare il Comune di Genova che la sua risposta negativa dei 15/6/2020,
evidentemente basata sulle lettere della Procura ante decreto Rilancio, non ha fondamento giuridico e che
quindi l’Ufficio deve procedere senza indugio a formalizzare la nuova scadenza
delle concessioni al 31/12/2033.
Qualora
invece codesto Tribunale ritenesse inapplicabile il Decreto Rilancio il sottoscritto Galli Claudio sporge
formale esposto chiedendo a codesto Tribunale di voler procedere senza indugio
al sequestro preventivo di tutte le spiagge dei concessionari demaniali
italiani per il reato di cui all’art 1161 cod. nav.
in quanto “scadute perché contrastanti con le norme dell’Unione Europea”
a seguito di formale iscrizione di
procedimento penale e con richiesta di trasmissione del presente atto alle
territorialmente competenti Procure della Repubblica.
Qualora
codesto Tribunale considerasse inapplicabile il decreto Rilancio, e dichiarasse
quindi implicitamente la scarsa competenza dei tecnici del Ministero per aver
scritto un articolo di legge “morto prima di nascere”, faccio presente che
tutti i dati delle concessioni demaniali italiane sono disponibili tramite il SID
(Sistema Informativo del Demanio), accessibile dal sito:
https://www.sid.mit.gov.it/login
I records SID che riguardano le concessioni ad uso Turistico-Ricreativo sono in totale 82.333.
Occorre
peraltro notare che, quando una concessione risulta scaduta e l’ente che l’ha
emessa è una Capitaneria di Porto, in realtà esiste spesso anche un altro
record che rappresenta il rinnovo della concessione fatto dal Comune a seguito
del passaggio di competenze del gennaio 2004.
Dopo aver
ottenuto dal Ministero la password richiesta ho scaricato il database del SID
e l’ho elaborato eliminando i records doppi, i
946 punti di ormeggio, le concessioni “suppletive” e le concessioni presenti
all’interno dei porti: sono rimaste 17.594 concessioni di tipo
“turistico-ricreativo” in essere, emesse da 510 enti diversi.
I dettagli
relativi a tutte le 17.594 concessioni ad uso Turistico-Ricreativo italiane da
sottoporre a sequestro sono disponibili all’indirizzo:
https://www.bagniliggia.it/databaseSID.html
dal quale
è anche possibile visualizzare su mappa tutte le concessioni italiane,
interrogarle e scaricare i files PDF che dettagliano, per ogni
Provincia/Procura, i dati e le immagini satellitari di ogni concessione.
Nonostante possa sembrare che la mia
iniziativa sia rivolta contro il Comune di Genova o contro la Procura preciso
che invece è rivolta esclusivamente contro il Governo, che costringe le Procure
ed i Comuni a fare salti mortali per applicare delle
leggi scritte male o, forse, progettate apposta per non essere applicabili.