Una storia da raccontare: il sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia.

(versione ridotta; per la storia completa clicca qui)

In data 17/7/2019 gli Ufficiali della Capitaneria di Porto hanno effettuato il sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia, a Genova Quarto, in ossequio alla sentenza n. 678/19 del Tribunale di Genova, che:

dispone

il sequestro preventivo del tratto di arenile occupato da Claudio Galli per il tramite della ditta “Bagni Liggia”;

manda

alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per la restituzione degli atti al PM ai fini dell’esecuzione del provvedimento nonché per la trasmissione di quest’ultimo alla Autorità Giudiziaria, a norma dell’art. 331 c.p.p., perché svolga accertamenti investigativi riguardo alla potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt. 323, 328 o 361 c.p. nei confronti di pubblici ufficiali da individuarsi presso la Capitaneria di Porto di Genova, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Genova, Settore Demanio Marittimo.

La sentenza trova le sue motivazioni nel fatto che, a seguito di varie sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, va disapplicata la normativa che proroga automaticamente le concessioni demaniali marittime perché contrasta con la direttiva Bolkestein e comunque con l’art. 49 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.

 

In data 2/3/2020 la Procura di Genova ha inviato al Comune di Genova e, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto, alla Città Metropolitana, alla Regione Liguria, al Questore di Genova, al Comandante dei Carabinieri ed al Comandante della Guardia di Finanza, la lettera seguente:

 

Considerata la particolare importanza inerente l’obbligo del ricorso a procedure ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime con la presente si richiede di conoscere quali adempimenti e procedure operative codesto ente abbia intrapreso ovvero intenda intraprendere, conformemente alla normativa europea e alla giurisprudenza ormai univoca.

La scrivente Procura ritiene infatti che possa ormai considerarsi diffusa l’effettiva conoscenza dell’obbligo a carico dei Comuni gestori in merito alla necessità di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la sovra ordinata normativa europea e la conseguente necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, sia pure con il riconoscimento in tale ambito di interventi di manutenzione necessari effettuati dai gestori nel corso del rapporto di concessione”.

 

In data 20/5/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 34/2020 (cd Decreto Rilancio), che conferma la validità delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033. Infatti l’Articolo 182 comma 2 del Decreto Rilancio dice:

 “in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ndr: estensione al 2033), per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restante l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario”.

 

A fronte del Decreto Rilancio, ho presentato istanza di dissequestro della spiaggia riepilogando la storia delle varie sentenze e facendo notare:

“che tale provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di specie, così come a tutti quei concessionari (oltre 11.000) che versano nelle medesime condizioni dell’indagato e che sarebbero potenzialmente destinatari del medesimo titolo ablativo;

che pertanto appare evidente come tale norma elimini in radice tutte le problematiche sottese al caso di cui trattasi e renda inutile ed oltremodo dannoso il permanere del vincolo reale, costituendo quel fatto sopravvenuto positivamente previsto dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p.”.

 

Sempre a fronte del Decreto Rilancio ho anche inviato in data 20/5/2020 al Comune di Genova formale richiesta di:

“voler urgentemente predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano ricevuto il documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al 31/12/2033”

 

In data 15/6/2020 il Comune di Genova ha risposto con lettera prot. PG/2020/175362 dicendo:

 

“la recente nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 7/1/ 2020, ha ribadito il consolidamento dell’orientamento in ordine alla disapplicazione della legge nazionale in contrasto con la normativa europea. Al fine di dar corso ad un corretto adempimento da parte degli Enti la Procura ha demandato agli stessi, tramite un richiamo di responsabilità diretta, “la valutazione inerente i tempi ed i modi di comunicazione di tali disposizioni ai Concessionari interessati”.

Nel richiamare il contrasto tra la normativa interna e quella europea, viene fatto riferimento alla valutazione dell’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica da parte degli attuali Concessionari e dei Comuni. A seguito del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in tal senso, la nota sembra intendere che non possa più ritenersi mancante l’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

In tal senso deve essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), in quanto conferma la validità di quanto disposto dal menzionato art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta.

Difatti, tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L. Rilancio con quella già oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli approfondimenti di carattere giuridico del caso.”

 

A fronte della risposta del Comune di Genova, in data 27/6/2020, ho inviato un esposto alla Procura di Genova nel quale ho riepilogato la storia del sequestro ed ho aggiunto:

 

Fatte tutte queste doverose premesse il sottoscritto Galli Claudio sporge formale esposto chiedendo che vi sia pronuncia in tempo utile in merito alla propria richiesta di dissequestro e di voler informare il Comune di Genova che la sua risposta negativa dei 15/6/2020, evidentemente basata sulle lettere della Procura ante decreto Rilancio, non ha fondamento giuridico e che quindi l’Ufficio deve procedere senza indugio a formalizzare la nuova scadenza delle concessioni al 31/12/2033.

Qualora invece codesto Tribunale ritenesse inapplicabile il Decreto Rilancio il sottoscritto Galli Claudio sporge formale esposto chiedendo a codesto Tribunale di voler procedere senza indugio al sequestro preventivo di tutte le spiagge dei concessionari demaniali italiani per il reato di cui all’art 1161 cod. nav. in quanto “scadute perché contrastanti con le norme dell’Unione Europeaa seguito di formale iscrizione di procedimento penale e con richiesta di trasmissione del presente atto alle territorialmente competenti Procure della Repubblica.

 

Qualora codesto Tribunale considerasse inapplicabile il decreto Rilancio, e dichiarasse quindi implicitamente la scarsa competenza dei tecnici del Ministero per aver scritto un articolo di legge “morto prima di nascere”, faccio presente che tutti i dati delle concessioni demaniali italiane sono disponibili tramite il SID (Sistema Informativo del Demanio), accessibile dal sito:

https://www.sid.mit.gov.it/login

I records SID che riguardano le concessioni ad uso Turistico-Ricreativo sono in totale 82.333.

 

Occorre peraltro notare che, quando una concessione risulta scaduta e l’ente che l’ha emessa è una Capitaneria di Porto, in realtà esiste spesso anche un altro record che rappresenta il rinnovo della concessione fatto dal Comune a seguito del passaggio di competenze del gennaio 2004.

Dopo aver ottenuto dal Ministero la password richiesta ho scaricato il database del SID e l’ho elaborato eliminando i records doppi, i 946 punti di ormeggio, le concessioni “suppletive” e le concessioni presenti all’interno dei porti: sono rimaste 17.594 concessioni di tipo “turistico-ricreativo” in essere, emesse da 510 enti diversi.

 

I dettagli relativi a tutte le 17.594 concessioni ad uso Turistico-Ricreativo italiane da sottoporre a sequestro sono disponibili all’indirizzo:

https://www.bagniliggia.it/databaseSID.html

dal quale è anche possibile visualizzare su mappa tutte le concessioni italiane, interrogarle e scaricare i files PDF che dettagliano, per ogni Provincia/Procura, i dati e le immagini satellitari di ogni concessione.

 

Nonostante possa sembrare che la mia iniziativa sia rivolta contro il Comune di Genova o contro la Procura preciso che invece è rivolta esclusivamente contro il Governo, che costringe le Procure ed i Comuni a fare salti mortali per applicare delle leggi scritte male o, forse, progettate apposta per non essere applicabili.