Una storia da raccontare:
dall’abbattimento di un muro di confine fino al sequestro della spiaggia dei
Bagni Liggia. scarica la pagina in formato pdf
Foto dei Bagni Liggia –
circa 1910 – la struttura è in legno e cemento. Non esistono muri di confine.
Foto dei Bagni Liggia –
circa 1930 (il Gaslini è in costruzione) – la struttura è in cemento ed è stato
costruito il muro di confine, che entra addirittura in mare. I Bagni Maria non
esistono ancora.
Foto del muro di confine
del 1996. Niente è cambiato. Esistono i Bagni Maria, costruiti negli anni 50.
Nel 2013 una
porzione del muro è crollata sotto i colpi del mare
.
La stessa mareggiata
ha anche provocato il crollo del terrazzo al piano primo dei Bagni Maria, che
vengono circondati da impalcature e chiusi al pubblico.
Situazione
del muro in data Aprile 2018.
La spiaggia
si è notevolmente ridotta ed il muro occupa la fascia di libero transito. La
base è intaccata e, in alcuni punti, si notano dei fori passanti. I Bagni Maria
sono stati ricostruiti ed intendono riaprire al pubblico nel Maggio 2018.
Chiediamo
all’Architetto Andrea Cortella una valutazione della stabilità del muro e lui
ci scrive che è pericoloso e che sarebbe meglio abbatterlo. Informiamo i
concessionari dei Bagni Maria che intendiamo abbattere il muro ma loro si
oppongono dicendo che è di loro proprietà perché avevano chiesto al precedente
concessionario, il Sig. Renzo Sacco, che aveva detto “il muro è stato costruito
da mio papà ed è dei Bagni Maria”.
In data 19
Maggio 2018 chiediamo all’Ufficio Demanio del Comune di Genova di stabilire
formalmente chi sia il proprietario del muro e se nulla osta al suo
abbattimento, allegando l’immagine che segue e la relazione tecnica
dell’Architetto Andrea Cortella che dichiara la pericolosità del muro.
Il 22 Maggio
riceviamo la seguente risposta:
_______________________________________________________________________________
Da: Salvatore Fratia <sfratia@comune.genova.it>
Inviato: martedì 22 maggio 2018 10:33
A: claudio.galli.49@virgilio.it
Cc: cbondone@comune.genova.it; Serra Tullio
Antonio <tserra@comune.genova.it>
Oggetto: R: Confine Bagni Liggia-Bagni Maria
Buongiorno
Ingegnere Galli. Ho controllato il fascicolo storico e confermo che la
porzione di muro in argomento ricade
nell’ambito della concessione in capo allo stabilimento balneare bagni Liggia.
Premesso che per
quanto di competenza dell’ufficio nulla osta alla rimozione della porzione di
manufatto da lei indicato, è opportuno segnalare che lo stesso risulta
compreso negli elaborati facenti parte del verbale di Incameramento allo Stato
dello stabilimento. Abbiamo ritenuto pertanto di richiedere parere all’Agenzia
del Demanio che mantiene le competenze per gli aspetti dominicali. Ho inviato
immagini fotografiche e stralcio planimetrico al geom. Farnatale
dell’Agenzia che entro oggi mi darà indicazioni. Un cordiale saluto, Salvatore Fratia _______________________________________________________________________________
A fronte di
questa mail, avendo ricevuto indicazioni positive dall’Agenzia del Demanio, in
data 23/5/2018, abbiamo iniziato il taglio del muro per abbattere la porzione
pericolante ma, alle 15.30, si sono presentate due persone della Capitaneria di
Porto: Marco Esposito Vulgo Gigante, qualificatosi come Maresciallo, e Luigi Nistri, qualificatosi come Capo di 2° classe, che erano
state chiamate dal vecchio concessionario dei Bagni Maria, il Sig. Renzo Sacco,
per “proteggere il muro di suo papà”.
Ho fatto
notare che nella mattinata erano già arrivate 3
persone della Capitaneria di Porto che mi avevano chiesto spiegazioni, avevano
capito di essere state chiamati inutilmente e se ne erano andate senza
contestarmi niente.
Ho anche
argomentato che la concessione demaniale dice, al punto 12, quanto segue:
Il concessionario non potrà intraprendere lavori di innovazione o manutenzione
di qualsiasi genere senza averne dato comunicazione al Comune di Genova,
Settore Demanio, ed averne ricevuto l’autorizzazione. Io in effetti
avevo ottenuto l’autorizzazione via email e non
leggevo da nessuna parte che occorresse una formalità diversa o particolare.
Inoltre la concessione demaniale, al punto
16 recita: Il concessionario si impegna ad adottare le misure idonee alla
salvaguardia della possibilità di libero accesso al mare per il transito sulla
fascia di rispetto della battigia. Ed al punto 17 recita: Nell’area
in concessione dovranno essere poste in essere tutte
le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale
diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Ho quindi
spiegato al Maresciallo Esposito che, poiché il muro interrompeva la fascia di
rispetto della battigia a causa della riduzione della spiaggia ed era diventato
pericolante, io dovevo abbatterlo proprio in ottemperanza della
concessione demaniale. E che potevo farlo in base alla email
ricevuta.
Il Maresciallo
Marco Esposito Vulgo Gigante ed il Capo di 2° classe
Luigi Nistri, per tutta risposta, mi hanno elencato
una lista di reati che, secondo loro, avevo commesso.
Intanto mi
hanno detto che “avevo violato l’articolo 24 del Regolamento di attuazione del
Codice della Navigazione”: ho letto loro il testo di questo Articolo, a me ben
noto, che dice:
Qualsiasi variazione
nell' estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di
esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita
mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione
sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell'
estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per
iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha
approvato l'atto di concessione.
Ed ho quindi
ribadito agli esponenti della Capitaneria che, poiché non c’era alterazione
sostanziale né modifica nell’estensione, e poiché avevo il nulla osta da parte
del Comune, io non avevo affatto violato il suddetto articolo.
Il
Maresciallo Esposito ha insistito dicendo che avevo violato anche l’Art. 1161
del Codice della Navigazione. Anche in questo caso ho risposto che conoscevo
perfettamente l’articolo e l’ho letto agli esponenti della Capitaneria:
Art. 1161 - Abusiva
occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle
zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa
innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è
punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.00, sempre
che il fatto non costituisca un più grave reato.
Ho detto
agli esponenti della Capitaneria che, non solo io non occupavo arbitrariamente
uno spazio del demanio, poiché il muro ricadeva nella mia concessione, ma anzi
ne “agevolavo” l’uso pubblico poiché stavo abbattendo un ostacolo pericolante
posto sulla fascia di libero transito.
A questo punto
il Maresciallo Esposito mi ha contestato la violazione del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e cioè del “Testo unico in materia edilizia”: quando gli ho
chiesto a quale articolo facesse riferimento, ha detto che non lo sapeva ma che
certamente avevo violato qualcosa e, comunque, non era suo compito dettagliarmi
la legge.
In compenso
ha affermato che io avevo anche violato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e cioè il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Ho chiesto
di sapere con precisione l’articolo violato ma anche in questo caso non ho
avuto risposta.
Ho chiesto
allora al Maresciallo Esposito se ritenesse che il muro fosse da considerare un
“bene culturale” o una “preziosa parte del paesaggio” ma non ho ottenuto
risposta.
Il muro è
stato messo sotto sequestro alle ore 16.30 ed io
sono stato nominato “custode della cosa sequestrata”.
Ho risposto
che la nomina di un custode non si può applicare ad un muro pericolante,
esposto al pubblico 24 ore su 24, e che quindi non la accettavo e che invece
ritenevo gli esponenti della Capitaneria personalmente e penalmente
responsabili di qualunque incidente dovesse succedere a causa del mancato
abbattimento del muro.
Ho aggiunto
che il giorno dopo avrei depositato un ricorso in Capitaneria contro il loro
operato.
Il giorno
dopo, 24/5/2018, ho cercato inutilmente per tutta la mattina di depositare il
ricorso in Capitaneria. Nessun responsabile è mai risultato disponibile.
Alle 12.30 mi hanno detto: “sono tutti a mensa e poi siamo chiusi al pubblico,
torni domani”.
L’indomani
25/5/2018 alle ore 09.00 ero di nuovo in Capitaneria; dopo oltre 40 minuti di
attesa nessuno era ancora disponibile ed ho chiesto un colloquio diretto con
l’Ammiraglio Nicola Carlone: la cosa ha funzionato e, dopo pochi minuti,
finalmente sono riuscito a parlare con il Comandante Leonardo Deri e poi anche con il Comandante Domenico Napoli. Nel
corso della discussione il Comandante Napoli ha eccepito che il comportamento
del Comune di Genova, che aveva “semplicemente mandato una mail”, non era
corretto: ho risposto che a mio avviso era invece “corretto e moderno” e gli ho
proposto di chiamare Il Dott. Claudio Bondone, dirigente dell’Ufficio Demanio
del Comune.
Su suo cenno
affermativo ho chiamato dal mio cellulare il Dott. Bondone e l’ho passato al
Comandante Napoli.
Al termine
della telefonata il Comandante Napoli mi ha spiegato che capiva le ragioni di
tutti ma che lui non poteva annullare il sequestro del muro perché era già
stato consegnato alla Procura della Repubblica.
Ho fatto
notare che, se me l’avesse detto subito, avrei ancora fatto in tempo ad andare
in Procura e che ero venuto in Capitaneria per rispetto nei loro confronti, perchè avessero il
tempo di valutare l’annullamento in autotutela.
Ho aggiunto
che, siccome era Venerdì ed era atteso bel tempo nel
weekend, e poiché la spiaggia non poteva essere chiusa al transito, la presenza
del muro costituiva un pericolo per il pubblico e che, di conseguenza, ero
“costretto” al suo abbattimento, in ossequio al fatto che i gestori degli
Stabilimenti Balneari sono garanti della sicurezza di chi utilizza la spiaggia.
Il
Comandante Deri si è rivolto al Comandante Napoli e
gli ha chiesto “secondo te oggi pomeriggio Esposito deve andare da qualche parte ?”. Il Comandante Napoli gli ha risposto “nooo! deve stare in ufficio”. Ho capito l’antifona e me ne
sono andato.
Nel
pomeriggio, ho ordinato ai miei operai di abbattere il muro. Avevamo quasi finito
il lavoro quando, alle ore 18.30, si sono presentate 2 persone della
Capitaneria (di nuovo “telecomandate” dal Sig. Renzo Sacco ?):
Donato Castigliego, qualificatosi come Nostromo e
Luigi Nistri, già presente il giorno 23/5,
accompagnate da due vigili urbani della sezione di Sturla:
Nonostante
che una delle persone della Capitaneria fosse lo stesso Luigi Nistri, che aveva accompagnato il Maresciallo Esposito
Vulgo Gigante nella visita di Mercoledì 23 e che aveva steso i verbali
originali, ho dovuto rispiegare tutto ed ho aggiunto la storia della mia visita
del mattino in Capitaneria ed il relativo finale.
I due vigili
urbani, una volta stabilito che io avevo il permesso dell’Ufficio Demanio del
Comune, non hanno eccepito niente e se ne sono andati.
Ho anche
fatto notare che, nel frattempo, l’Agenzia del Demanio aveva emesso parere
favorevole all’abbattimento del muro con nota protocollo
5522 del 25/5/2018.
Il Nostromo Castigliego, persona dotata di senso pratico, mi ha detto che
i loro sequestri hanno una durata massima di 48 ore, a meno che non
vengano convalidati dalla Procura, e che quindi avrei potuto semplicemente
aspettare 3 ore e poi il sequestro del muro sarebbe decaduto.
Ho spiegato
che la cosa, purtroppo, non mi era nota e che comunque avrebbero ben potuto
dirmelo durante il primo sequestro oppure durante la mia visita del mattino in
Capitaneria.
In
definitiva alle 18.40 del 25/5/2018 è stato steso un verbale di riapposizione sigilli ed è stato nominato come “custode” un
mio dipendente (che, ovviamente, non passa 24 ore al giorno sul luogo di
lavoro).
Il giorno
dopo, Sabato 26/5/2018, alle 9.30, ho presentato una
richiesta di dissequestro alla Procura della Repubblica.
La
cancelleria della Procura non è stata in grado di dirmi che fosse il Sostituto
Procuratore che aveva in carico il fascicolo e mi ha fatto parlare col
Sostituto Procuratore di turno. Ho chiesto di sapere chi, in caso di incidente
dovuto al crollo del muro, sarebbe stato il responsabile; la risposta è stata: la Capitaneria
poiché ne ha ordinato il sequestro senza metterlo in sicurezza.
Ho ordinato
al bagnino di circondare il muro con una cima a distanza di sicurezza e di
vigilare affinché nessuno si avvicinasse.
Il giorno
successivo, Lunedì 28/5/2018 il Comune di Genova ha
inviato una PEC con la quale confermava il nulla osta alla demolizione del
muro.
L’ho
inoltrata al Comandante Domenico Napoli ma non ho ricevuto risposta.
In data
30/5/2018 ho ricevuto la mail seguente dalla cancelleria della Procura,
contenente l’informazione che il PM competente era la Dottoressa Francesca
Rombolà:
_______________________________________________________________________________
Da: PIREDDA Anatolia - giustizia
<anatolia.piredda@giustizia.it>
Inviato: mercoledì 30 maggio 2018 10:22
A: claudio.galli.49@virgilio.it
Buongiorno, le
comunico che la sua istanza di dissequestro con i relativi allegati è stata
consegnata al Sost. Procuratore dr.ssa Francesca Rombolà, assegnataria della pratica. _______________________________________________________________________________
Ho atteso invano, per quasi
un mese, una convalida del sequestro oppure un verbale di dissequestro. Non avendo ricevuto niente, memore
dell’affermazione del Nostromo Castigliego, ho
dedotto che il muro fosse stato automaticamente dissequestrato si sensi dell’art. 355 CPP,
che infatti dice:
Articolo 355 Codice di procedura penale
1.
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria
enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia
alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero
del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2.
Il pubblico
ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato, convalida
il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle
cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Nella notte
fra il 17/6 ed il 18/6/2018, durante una mareggiata, il muro è crollato e si è
rotto in 4 pezzi. Nel crollare è andato ad occupare la porzione di spiaggia
dove era previsto che sarebbero arrivati 500 metri cubi di materiale destinati
al ripascimento, che doveva essere eseguito dal Comune, tramite ASTER, nelle
date 20-21-22-23 Giugno.
La foto del
muro crollato è la seguente:
Alle 6 del
mattino del 20 Giugno è stata calata in spiaggia una ruspa, destinata a
spargere sugli 83 metri lineari di fronte mare dei Bagni Liggia e Maria i 500
metri cubi del ripascimento. La spesa relativa alla tramoggia ed alla ruspa è
stata di circa 6.000 euro.
Tuttavia,
alle ore 9 circa, si è di nuovo presentato il Maresciallo Marco Esposito,
accompagnato dal Capo Luigi Nistri, ed ha detto che non
si poteva fare il ripascimento perché il materiale sversato dai camion
tramite la tramoggia costruita ad hoc sarebbe caduto sopra un muro sequestrato.
Ho detto al
Maresciallo Esposito che il muro non poteva essere più sotto sequestro perché
erano passati i termini per la convalida fissati dall’Art. 355 CPP (che nel
frattempo mi ero studiato): lui ha chiamato al telefono il PM Walter Cotugno
che gli ha detto di aver convalidato il sequestro (a me la Segreteria della
Procura aveva detto che la pratica era in carico alla Dottoressa Francesca Rombolà).
Ho fatto notare che io non ho mai
ricevuto nessuna convalida mentre l’Art. 355 CPP stabilisce che “Copia del
decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le
cose sono state sequestrate.”
Ho ribadito
al Maresciallo Esposito che l’affermazione telefonica “ho convalidato il
sequestro” non aveva effetto fino a che non mi fosse stata notificata una
convalida ufficiale.
La risposta
di Esposito è stata offensiva: “chi l’ha detto che la convalida non è arrivata? Me lo dice
lei ma io non ne ho le prove”. Ho chiesto ad Esposito se intendeva
dire che io sono un bugiardo ma lui non ha risposto.
Ho comunque
fatto notare che non ero io a dover dimostrare di non aver ricevuto una
notifica di convalida, cosa per definizione impossibile, ma era lui che
doveva farmi vedere la notifica effettuata.
Del resto, visto
il dettato dell’art. 355 cpp, riterrei che la notifica di convalida avrebbe
dovuto arrivare anche in Capitaneria, altrimenti non si vede come la stessa
possa sapere se un sequestro è ancora valido o è decaduto.
Ho poi
chiesto al Maresciallo Esposito che significato poteva mai avere un sequestro
probatorio visto che io non ho mai negato di aver tagliato il muro e che quindi
non c’era bisogno di prove per affermare la mia “supposta” colpa.
Ho anche
aggiunto che non aveva senso neppure un sequestro preventivo dato che,
quand’anche qualche Autorità mi avesse condannato a ripristinare il muro, cosa
a mio avviso impensabile, questo non poteva certamente essere costruito
utilizzando i pezzi residui del vecchio muro, erosi da 90 anni di mareggiate, e
che quindi forzare il mantenimento in spiaggia di un muro caduto non aveva
senso giuridico ma serviva solamente a creare un pericolo per la pubblica
incolumità.
Il
Maresciallo Esposito non ha risposto e, da quel momento, si è chiuso in un
fiero mutismo e non ha più proferito verbo. Alle 11.45 del 20/6/2018 il
Maresciallo Esposito ha confermato il sequestro del muro ed ha steso un verbale
di riapposizione sigilli.
ASTER ha pertanto sospeso i lavori
di ripascimento, con evidente danno a mio carico, inviandomi la mail seguente:
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Da: Andreola Giacomina
Inviato: mercoledì 20 giugno 2018 18:12
Oggetto: Ripascimento bagni Liggia e Maria -
sospensione lavori
Stamani,
come da programma lavori, è stata calata in spiaggia una minipala
cingolata per procedere alla riprofilatura del materiale del ripascimento.
Si è però
riscontrato che proprio nel punto di scarico in spiaggia del materiale dalla
sovrastante viabilità, vi erano parti di un muro.
Il
personale della Capitaneria sopraggiunto in cantiere ha precisato che tale
manufatto era “sotto sequestro” e riportava l’indicazione del PM “Aster
può operare nell’intorno del muro senza interferire con esso”.
Poiché
tecnicamente non è possibile effettuare le operazioni di ripascimento senza
venire in contatto con il manufatto sotto sequestro mi trovo costretta a
sospendere i lavori.
Tanto si
comunica per dovuta informativa.
Saluti.
GA
_______________________________________________________________________________
Ho poi
saputo che il Maresciallo Esposito aveva chiesto al Bagnino dei Bagni Maria se
riteneva che la mareggiata del 17/6 fosse stata la vera responsabile della
caduta del muro, con l’evidente sottinteso che fossi invece stato io ad
abbatterlo; questo non solo implica un sospetto di reato, che, di per se, non è
certo incompatibile con il ruolo di PG, ma introduce anche un dubbio sulle mie capacità
mentali: è evidente infatti che, se avessi provocato io la caduta del
muro lo avrei fatto cadere verso levante, non certo verso ponente, sotto la
tramoggia, dove avrebbe creato problemi al ripascimento.
Nella stessa
serata del 20/6 abbiamo notato 4 bambini che giocavano a saltare dal muro.
Il giorno
dopo, 21/6, si è alzato il mare e le onde hanno rimosso i sigilli dal muro.
Abbiamo immediatamente mandato una PEC alla Capitaneria allegando la foto
seguente
e dicendo
quanto segue:
Con la presente Vi
comunichiamo che il muro di confine fra i Bagni Liggia ed i Bagni Maria,
sottoposto a sequestro da parte della Capitaneria di Porto di Genova in data
23/5/2018 e caduto sulla spiaggia dei Bagni Liggia durante la mareggiata del
17/6 u.s., costituisce ancora un pericolo per la pubblica incolumità. Risulta infatti che il muro si
è frantumato nella caduta, creando degli spigoli vivi, ed inoltre sullo stesso
esistono degli spunzoni in ferro arrugginito.
I cartelli di divieto
apposti sul muro non costituiscono un deterrente sufficiente a tenere lontani i
curiosi e, in particolare, nella serata di ieri abbiamo notato che 4 bambini si erano arrampicati sul muro e giocavano a
saltare dallo stesso.
Vi informiamo pertanto
che procederemo a circondare il muro con un robusto scatolato in legno
amovibile, chiuso sui lati e sulla parte superiore, allo scopo di rimuovere il
pericolo.
In data
22-23/6 il mare era ancora mosso ed il muro si è frantumato in 8 pezzi.
In data 24-25/6,
approfittando del mare calmo, abbiamo “rinchiuso” il muro dentro uno scatolato
in tubi innocenti e legno, come avevamo avvertito che avremmo fatto. La foto
che segue mostra lo scatolato da noi realizzato
.
In data
26/6/2018 il Maresciallo Esposito ha effettuato anche il sequestro dello
scatolato, peggiorando la situazione e noi abbiamo quindi mandato un’altra PEC
alla Capitaneria dicendo quanto segue:
Con la presente Vi
comunichiamo che il muro di confine fra i Bagni Liggia ed i Bagni Maria,
sottoposto a sequestro da parte della Capitaneria di Porto di Genova in data
23/5/2018 e caduto sulla spiaggia dei Bagni Liggia durante la mareggiata del 17/6
u.s., costituisce ancora un pericolo per la pubblica incolumità.
Come da nostra PEC del
21/6/2018, che si allega per pronta individuazione, in data 25/6/2018 abbiamo
circondato il muro con un robusto scatolato in legno amovibile, allo scopo di
rimuovere il pericolo.
Tuttavia in data 26/6/2018 il Vostro Maresciallo Marco
Esposito ha effettuato anche il sequestro dello scatolato, peggiorando la
situazione.
Infatti lo scatolato è stato progettato per essere aperto sul fronte e sul retro,
in modo da minimizzare la sezione d’urto in caso di mareggiata di lieve entità,
e per essere sollevato e spostato in caso di mareggiata di maggiore entità.
Queste operazioni non potranno più essere
fatte a causa del sequestro del 26/6 u.s. e quindi può succedere che una
mareggiata lo distrugga.
In
questo caso il mare potrebbe smontarlo e trascinare in acqua le singole tavole
che, a quel punto, risulteranno ancora più pericolose perché fissate fra loro
con viti di collegamento, che diventeranno sporgenti.
Inoltre il Vostro personale ha pensato bene di piantare sulla
spiaggia 4 pali in ferro in corrispondenza dei 4 spigoli dello scatolato:
questi pali, completamente inutili, saranno evidentemente i primi ad essere
rimossi dalle mareggiate e costituiscono quindi un ulteriore pericolo.
I pericoli sopra
descritti sono stati ampiamente spiegati al Maresciallo Marco Esposito ma non
ci è sembrato che lui ne risultasse preoccupato, visto che, durante le
operazioni di sequestro, si è messo a giocare lanciando in mare delle pietre e
cercando di farle rimbalzare, costringendo il Bagnino a fischiargli per
chiedergli di smettere.
Vi confermiamo che siamo stanchi di dover
rimediare ai pericoli creati dai Vostri sequestri e che quindi non interverremo
ulteriormente per rimuoverli senza una Vostra richiesta scritta in merito.
In data
28/6/2018 abbiamo mandato una richiesta di dissequestro del muro e dello
scatolato alla Procura della Repubblica di Genova.
In data 2/7/2018
il mare ha parzialmente rimosso i sigilli ed ha aperto lo scatolato.
Abbiamo
mandato un’altra PEC in Capitaneria, dicendo:
Facciamo seguito alla
nostra PEC di pari oggetto del 28/6/2018 per informarVi che, come da foto
allegata, il mare ha parzialmente rimosso i sigilli ed ha aperto lo scatolato
posto sulla spiaggia dei Bagni Liggia e da Voi sequestrato in data 26/6/2018.
In assenza di
interventi, che ci dichiariamo disponibili a fare dietro Vostra richiesta
scritta, non vi è dubbio che le tavole dello scatolato verranno asportate e
portate in mare, creando un pericolo per la balneazione e la navigazione.
Ed allegando l’immagine che segue:
In data
4/7/2018 sono stato convocato dal PM Dott. Walter Cotugno e lui, lungi dal
parlarmi del muro (che in realtà io credo che non gli sia mai interessato: gli
è solo servito per iniziare una battaglia che aveva in mente da anni), mi ha
chiesto se io, stante anche il mio ruolo di Presidente del SIB (Sindacato
Italiano Balneari) di Genova, non abbia studiato la materia delle concessioni
demaniali e non
abbia dedotto che le concessioni demaniali non sono più valide a causa della
normativa Europea.
Ho esposto
al PM il mio punto di vista che, naturalmente, lui ha dichiarato non valido.
Ho fatto notare al Dott. Cotugno
che, in base al suo convincimento, tutte le concessioni demaniali in
Italia erano da considerarsi “abusive”. Il PM mi ha guardato, ha fatto un sorriso, ed ha
detto “è proprio così! però io ho giurisdizione solamente su Genova”.
Ha poi
aggiunto “il Comune di Genova è quindi teoricamente responsabile di omissione
di atti di ufficio perché avrebbe dovuto mettere a gara tutte le concessioni
molti anni fa, senza tenere in conto il DL 194/2009 ed il DL 179/2012, che sono
contrari alle Leggi Europee”.
In data
10/7/2018 il Dott. Cotugno ha respinto la mia istanza di dissequestro del muro
con la motivazione: “il muro non può essere restituito all’istante non avendo
egli titolo alla restituzione” ed ha fatto richiesta al GIP (Giudice per
le indagini preliminari) di effettuare il sequestro della spiaggia dei Bagni
Liggia perché in possesso di concessione scaduta in quanto “prorogata al
31/12/2020 da una legge non valida perché in contrasto con la normativa
Europea”.
Il GIP
(Dott.ssa Nadia Magrini) in data 2/10/2018 ha respinto la richiesta di sequestro fatta dal PM
con le seguenti motivazioni:
Ritenuto che
l’estrema complessità della disciplina in materia demaniale risulta
accresciuta:
dall’intervento
del legislatore che stabiliva che, nelle more della revisione e del riordino
della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire
certezza alle situazioni giuridiche in atto ed assicurare l’interesse pubblico
all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano
validità i rapporti già instaurati e pendenti in base al DL 194/2009 con ciò
superando lo strumento tecnico delle proroghe automatiche e motivando la
propria scelta, presentata come provvisoria, con riferimento alla necessità di
tutelare interessi certamente meritevoli;
dalla
condotta del Comune di Genova, che lungi dal sollecitare lo sgombero o attivare
le procedure necessarie a uniformare la propria condotta ai dettami della
normativa europea, nella comunicazione n. 401153 del 29/11/2016 dava atto che
il titolo concessorio in oggetto è rapporto già instaurato e pendente in base
al DL 194/2009 e che, non risultando ad oggi ancora emanata la normativa di
revisione e riordino della materia, il predetto titolo
concessorio ha conservato validità;
che a fronte
di tale ultima missiva da parte del Comune di Genova non è chiaro che tipo di
iniziativa avrebbe dovuto assumere l’indagato;
che è
evidente come tale situazione normativa ed amministrativa era idonea a creare
affidamento nella validità del titolo concessorio nonostante il dettato della
Corte di Giustizia, la cui pronuncia, si noti, non ha efficacia abrogativa.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Nel
frattempo il mare
aveva già distrutto lo scatolato e sparpagliato i pezzi residui del muro che così,
pur non essendo mai stato il vero protagonista della storia è definitivamente
uscito di scena.
Il Tribunale
si è visto costretto a "dissequestrarlo" perchè
"non esisteva più".
In data 11/10/2018 il PM Dott.
Cotugno ha fatto ricorso presso il Tribunale del Riesame contro la decisione
del GIP.
Il Tribunale del Riesame (Dott.ssa
Marina Orsini, Dott. Massimo Cusatti, Dott.ssa
Cristina Dagnino) ha respinto il ricorso del PM in data 2/11/2018 con la seguente motivazione:
. . . . . E’ arduo affermare che
l’indagato continui ad occupare la concessione in questione esercitando un
arrogante atto di forza nei confronti di un Comune che appare, per contro, del
tutto acquiescente, piuttosto che nella legittima convinzione di avvalersi di
norme di legge che sono state, sì, dichiarate incompatibili con la normativa
europea, ma che nessun giudice civile o amministrativo ha disapplicato. .
. . . . Pare al Collegio che, di fronte a uno Stato che, nonostante l’avvio di
una procedura di infrazione comunitaria per la vigenza di norme in contrasto
con principi di rango sovranazionale, ha adottato plurime leggi con le quali ha
protratto nel tempo l’efficacia di titoli concessori che dovrebbero
considerarsi spazzati via dalla normativa comunitaria, occorrerebbe richiamare lo Stato
alle sue responsabilità piuttosto che scaricare sul concessionario l’obbligo di
uniformarsi spontaneamente, peraltro senza che nemmeno gliel’abbia intimato
l’Autorità concedente, come nel caso in esame, alla normativa sovranazionale.
. . . . . In definitiva non si ravvisa il
fumus della natura arbitraria dell’occupazione dei “Bagni Liggia” contestata
all’appellato e, dunque, dello stesso elemento materiale della condotta per la
quale si procede a suo carico: motivo per il quale merita di essere confermato il provvedimento
reiettivo della richiesta di sequestro preventivo
dell’area demaniale.
P.Q.M.
Avverso
questa sentenza il PM ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione.
Nel frattempo era entrata in vigore la legge 145/2018 che, al comma 682,
introduceva una proroga delle concessioni demaniali fino al 31/12/2033:
682. Le
concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno
una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di anni quindici. Al termine del predetto
periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677,
rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare
per ogni singola gestione del bene demaniale.
La Corte di Cassazione, in data
6/3/2019, ha emesso la sentenza 25993/2019 che, riepilogando,
dice che le proroghe automatiche sono contrarie alla direttiva Bolkestein e
quindi sono da ritenere nulle.
La sentenza della Cassazione ha
quindi stabilito che la legge 145/2018 non era applicabile perché introduceva
ancora una volta una “proroga automatica” e comunque si riferiva alle
concessioni “in corso di validità” e le concessioni che erano state prorogate
prima dal 2009 al 2016 e poi dal 2017 al 2020 non erano “in corso di validità”
perché prorogate in modo automatico e quindi in modo illegittimo secondo la
direttiva Bolkestein.
Quindi,
applicando questo criterio, la Corte di Cassazione ha dedotto che la
concessione demaniale dei Bagni Liggia era addirittura scaduta in data
31/12/2009, e quindi ha accolto la tesi della
Procura di Genova rinviando la decisione al Tribunale del Riesame.
Il Tribunale
del Riesame (Dott. Massimo Cusatti, Dott.ssa Cristina
Dagnino, Dott.ssa Roberta Bossi) si è riunito in data 12/7/2019 ed ha completamente invertito la propria sentenza
del 2/11/2018.
Riepilogando
la sentenza, emessa in data 12/7/2019, dice:
. . . . . A fronte della chiarezza
lapidaria delle asserzioni della Corte di Cassazione a questo giudice del
rinvio non resta che prendere atto dei principi di diritto che ne scaturiscono
e affermare, conseguentemente, che l’appellato Claudio Galli occupa ininterrottamente sine titulo, a far tempo dal 1/1/2010, la porzione di demanio
oggetto della concessione nota come “Bagni Liggia”.
. . . . . Nondimeno v’è da chiedersi, in
tale ottica, quale lettura debba essere conferita al comportamento delle
Autorità amministrative (Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto e Comune di
Genova) che mostrano di aver tollerato per circa un decennio la consumazione
dell’illecito penale in esame ad opera dell’indagato.
P.Q.M.
Dispone il sequetro
preventivo del tratto di arenile occupato da Claudio Galli per il tramite della
ditta “Bagni Liggia”, manda alla cancelleria per la per le comunicazioni di rito e per la restituzioe degli atti al PM ai fini dell’esecuzione del
provvedimento nonché per la trasmissione di quest’ultimo alla Autorità
Giudiziaria, a norma dell’art. 331 c.p.p., perché svolga accertamenti investigativi
riguardo alla potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt.
323, 328 o 361 c.p. nei confronti di pubblici ufficiali da individuarsi presso
la Capitaneria di Porto di Genova, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di
Genova, Settore Demanio Marittimo.
La sentenza
mi è stata notificata il 14/7/2019 ma già nel pomeriggio del 13 la notizia è
comparsa sui giornali on-line e, in data 17/7/2019, gli Ufficiali della
Capitaneria di Porto hanno effettuato il sequestro della spiaggia.
Sulla
spiaggia sono stati piantati 29 tondini in ferro a sostenere 58 metri lineari
di rete di plastica da cantiere di colore arancione e l’apposito nastro
fluorescente bicolore. Sono anche stati affissi 19 cartelli di formato A4
riportanti la scritta “area sottoposta a sequestro penale”. Tutto questo
armamentario è a tre metri dal mare (la battigia è di libero transito e non è
sequestrabile): appena ci sarà un pò di onda
finirà tutto in mare creando inquinamento e pericoli.
Ho fatto
presente il problema agli Ufficiali della Capitaneria ma non mi sono sembrati
troppo preoccupati della cosa.
Nella sentenza il Giudice ha anche chiesto al PM di indagare sui
comportamenti tenuti dai funzionari del Comune di Genova, della Agenzia del
Demanio e della Capitaneria di Porto, tutti enti che dicono che la mia
concessione demaniale è valida; il
Comune di Genova il giorno prima della sentenza mi ha inviato una PEC per
comunicarmi l'ammontare del canone demaniale 2019, ad aprile 2020, mi ha
chiesto di pagare l’imposta di registro per ottenere il rinnovo al 2033 e, nel
giugno 2020, mi ha dato il permesso di montare i pannelli fotovoltaici sul
lastrico solare, con un investimento di 53.000 euro, che ho già pagato e che
adesso potrebbe diventare completamente inutile.
La spiaggia risulta “sequestrata”,
non “trasformata in spiaggia libera”; nessuno ci potrà entrare e perciò non è stata
“restituita al pubblico uso” come invoca il PM.
Le cabine ed il Bar-Ristorante non
sono sequestrati però mi chiedo a cosa possano servire. Forse il fatto che non siano
sequestrati serve a non far diminuire troppo il canone demaniale 2019?
Io ho 8 dipendenti, che erano terrorizzati dall'idea che, stante
il sequestro, sarebbero stati licenziati; ho detto a tutti che non
avrei licenziato nessuno: i problemi con la normativa demaniale, e con la
lettura che ne fanno i Tribunali, riguardano gli imprenditori, non i loro
dipendenti.
Ho anche informato tutti i Clienti
che i Bagni Liggia avrebbero rimborsato quanto pagato in eccesso.
Nella
notte del 27 luglio 2019, come era facile immaginare, le onde hanno
effettivamente rimosso tutti i tondini in ferro e la rete di plastica, creando
pericoli ed inquinamento ( guarda il video )
Il 28 luglio ho informato il Comune di Genova e la Capitaneria
della cosa, chiedendo che venissero a rimuovere l’inquinamento ambientale ed il
pericolo che si era venuto a creare.
Il 5 agosto sono arrivati 3 Funzionari della Capitaneria, 3
Funzionari dell’Ufficio Demanio ed altre 5 persone fra PM e Municipio-9, per
ripristinare la recinzione asportata dal mare.
In previsione di ciò avevo preparato una mail da inviare al
nucleo operativo ecologico dei Carabinieri per denunciare l’inquinamento
ambientale creato dalla recinzione posta in essere il
17 luglio e chiedere che intervenissero a fermare la ripetizione del reato.
Ho fatto presente la cosa ed ho chiesto a Capitaneria e Comune
che dei due avesse titolo a decidere il tipo di intervento da fare, in modo da
sapere chi dovessi denunciare ai Carabinieri. Ne è nata una lunga
discussione alla fine della quale tutti hanno ammesso che il tipo di recinzione
utilizzata in precedenza non era adatta, come avevo già fatto notare io quando
è stata installata.
Al posto di quella sono stati piantati dei pali in legno
collegati da una cima, senza la rete in plastica.
Gli operai hanno invano cercato di rimuovere i paletti in
ferro (ne hanno trovati 15 sui 29 installati) e la rete in plastica: dopo un
poco si sono arresi ed il Comune ha deciso che doveva essere calata in spiaggia
una pala meccanica per effettuare la bonifica del sito.
Nell’attesa
il mare si è nuovamente alzato e, in data 7 agosto, ha divelto i nuovi pali in
legno (ed ha dissotterrato 2 dei vecchi pali in ferro); i nuovi pali, essendo
in legno, hanno cominciato a spazzare la battigia ed il bagnino è stato
costretto a recuperarli. Ho mandato un’altra email a
Comune e Capitaneria per informarli della cosa.
Il
12 agosto sono venuti di nuovo vari funzionari ed è stato calata in spiaggia la
pala meccanica, che ha bonificato la spiaggia rimuovendo i paletti in ferro e
la recinzione in plastica, che era completamente sotterrata. Dopo 3 ore di
lavoro sono stati rimessi i paletti in legno.
Nella
notte fra il 13 ed il 14 agosto il mare li ha di nuovo divelti e nessuno è più
venuto a rimetterli.
In data 5/12/2019 l’Ammiraglio Nicola Carlone, Responsabile della Capitaneria di Porto di Genova, non essendo evidentemente contento che il Tribunale di Genova “spronasse” i PM ad indagare sul comportamento della Capitaneria, ha scritto al Procuratore capo di Genova, Dott. Francesco Cozzi, chiedendo lumi sul comportamento da tenere.
In data 7/1/2020 la Procura di Genova ha inviato al
Comune di Genova, alla Capitaneria di Porto, alla Città Metropolitana, alla
Regione Liguria, al Questore di Genova, al Comandante dei Carabinieri ed al
Comandante della Guardia di Finanza, una lettera che, riepilogando, dice:
“In considerazione del contrasto fra la normativa
italiana e quella comunitaria dovrà essere valutata l’effettiva conoscenza
dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica sia da parte degli attuali
concessionari in vista della scadenza sia da parte dei Comuni interessati. A
tale scopo gli Enti territoriali in indirizzo potranno valutare, in prospettiva
dell’inizio della stagione balneare, tempi e modi di comunicazione della
presente lettera agli interessati”.
In data 2/3/2020 la Procura di Genova ha inviato
agli stessi Enti un’altra lettera che, riepilogando, dice:
“Considerata
la particolare importanza inerente l’obbligo del
ricorso a procedure ad evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime
con la presente si richiede di conoscere quali adempimenti e procedure
operative codesto ente abbia intrapreso ovvero intenda intraprendere,
conformemente alla normativa europea e alla giurisprudenza ormai univoca.
La scrivente Procura ritiene infatti che possa ormai considerarsi
diffusa l’effettiva conoscenza dell’obbligo a carico dei Comuni gestori in
merito alla necessità di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con
la sovra ordinata normativa europea e la conseguente necessità di ricorrere
alle procedure di evidenza pubblica, sia pure con il riconoscimento in
tale ambito di interventi di manutenzione necessari effettuati dai gestori nel
corso del rapporto di concessione”.
In
data 20/5/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge
34/2020 (cd Decreto Rilancio), che conferma la validità delle
concessioni demaniali fino al 31/12/2033. Infatti l’Articolo 182 comma 2 della Legge di conversione
del Decreto Rilancio dice:
“Fermo
restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi
682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per le necessità di
rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e
indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le
amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di
beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi
per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice
della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di
evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte
dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di
concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le
disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il
rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione
della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e
colpa del concessionario.”
A
fronte del Decreto Rilancio, in data 20/5/2020, ho presentato
in Procura istanza di dissequestro della spiaggia riepilogando la storia
delle varie sentenze e facendo notare:
“che
tale provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di specie, così
come a tutti quei concessionari che versano nelle medesime condizioni
dell’indagato e che sarebbero potenzialmente destinatari del medesimo titolo
ablativo; che pertanto appare evidente come tale norma
elimini in radice tutte le problematiche sottese al caso di cui trattasi e renda
inutile ed oltremodo dannoso il permanere del vincolo reale, costituendo quel
fatto sopravvenuto positivamente previsto dal comma 3 dell’art. 321 c.p.p.”.
Sempre a fronte del Decreto Rilancio,
nella mia qualità di Presidente della sezione genovese del SIB (Sindacato
Italiano Balneari) ho anche inviato in data 20/5/2020 al Comune
di Genova formale richiesta di:
“voler
urgentemente predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano
ricevuto il documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al
31/12/2033”
In data 15/6/2020 il Comune di Genova
ha risposto con lettera prot. PG/2020/175362 dicendo:
“la
recente nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in
data 7/1/ 2020, ha ribadito il consolidamento dell’orientamento in ordine alla
disapplicazione della legge nazionale in contrasto con la normativa europea.
Al fine di dar corso ad un corretto adempimento da parte degli Enti la Procura
ha demandato agli stessi, tramite un richiamo di responsabilità diretta, “la
valutazione inerente i tempi ed i modi di
comunicazione di tali disposizioni ai Concessionari interessati”.
Nel
richiamare il contrasto tra la normativa interna e quella
europea, viene fatto riferimento alla valutazione dell’effettiva
conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica da parte degli attuali
Concessionari e dei Comuni. A seguito del recente consolidamento
dell’orientamento giurisprudenziale in tal senso, la nota sembra intendere
che non possa più ritenersi mancante l’effettiva conoscenza dell’obbligo di
ricorrere a procedure di evidenza pubblica.
In
tal senso deve essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio
(DL 34/2020), in quanto conferma la validità di quanto disposto dal menzionato
art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Alla luce di tutto quanto
sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la richiesta in oggetto non
può essere accolta.
Difatti,
tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L.
Rilancio con quella già oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da
parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli approfondimenti di
carattere giuridico del caso.”
A fronte
della risposta del Comune di Genova, in data 27/6/2020, ho inviato un esposto alla Procura di Genova nel quale ho riepilogato la storia del
sequestro ed ho aggiunto:
Fatte
tutte queste doverose premesse
il sottoscritto Galli Claudio sporge formale
esposto chiedendo che vi sia pronuncia in tempo utile in merito alla propria
richiesta di dissequestro e di voler informare il Comune di
Genova che la sua risposta negativa dei 15/6/2020, evidentemente basata sulle
lettere della Procura ante decreto Rilancio, non ha fondamento giuridico e che quindi l’Ufficio deve procedere senza
indugio a formalizzare la nuova scadenza delle concessioni al 31/12/2033.
Qualora
invece codesto Tribunale ritenesse inapplicabile il Decreto Rilancio il sottoscritto Galli Claudio sporge formale esposto chiedendo a codesto Tribunale
di voler procedere senza indugio al sequestro preventivo di tutte le spiagge
dei concessionari demaniali italiani per il reato di cui all’art 1161 cod. nav. in quanto “scadute perché contrastanti con le norme
dell’Unione Europea”
In data 29/6/2020 la Procura ha
rigettato la mia istanza di revoca del sequestro depositata il 20/5/2020.
Avverso questa sentenza il 6/7/2020 ho presentato appello che è stato respinto
in data 24/7/2020.
Le motivazioni addotte dal Tribunale di Genova sono sempre le stesse: le
proroghe automatiche delle concessioni, ivi inclusa quella al 2033 di cui alla
Legge 145/2018 e ribadita dall’articolo 182 del Decreto Rilancio, non possono
essere applicate perché in contrasto con la normativa europea.
Il 3/8/2020 ho ricevuto dalla Procura
un avviso nel quale mi si diceva che il PM aveva chiesto al GIP di
archiviare il mio esposto del 27/6/2020: il 5/8/2020 sono andato in
Procura per ottenere copia delle motivazioni addotte dal PM (All. 2) e queste dicono:
Constatato che il Comune di Genova si è attivato per contattare le
associazioni di categoria ed i vari enti allo scopo di predisporre un piano di
pubblicazione delle gare di aggiudicazione delle concessioni demaniali
marittime e che tale forma di pubblicità ha consentito di superare i dubbi
che gli attuali concessionari avrebbero potuto in buona fede avere circa la
corretta strada da percorrere in prospettiva rinnovo.
Considerato pertanto che eventuali violazioni dell’art. 1161 cod. nav. potranno essere valutate soltanto all’esito delle
programmate pubblicazioni da parte dei Comuni interessati.
PQM
Si chiede che venga disposta l’archiviazione
del procedimento.
Il
4/9/2020 ho depositato in Procura la mia opposizione alla richiesta di
archiviazione dicendo quanto segue:
La
risposta del Comune di Genova al SIB del 15/6/2020 è palesemente incongruente
con la risposta che lo stesso Comune ha inviato alla Procura in data 15/4/2020,
che dice:
Rilevo
che il Comune di Genova non ha affatto messo in atto la pubblicità delle sue
intenzioni: l’unica associazione di
categoria rappresentata a Genova è il SIB ed il SIB non ha mai ricevuto la
convocazione dell’incontro pianificato il 15/4/2020, così come gli attuali
concessionari non hanno mai ricevuto la comunicazione formale citata nella
lettera del Comune alla Procura. Al contrario il Comune di Genova, nella sua
lettera al SIB del 15/6/2020 evita accuratamente di citare le attività
pianificate il 15/4/2020.
Pertanto
la Procura di Genova ha basato il suo comportamento su una promessa di
pubblicità fatta dal Comune di Genova e mai messa in
atto, senza neppure verificarne l’effettivo compimento.
Occorre
anche notare che, anche qualora il Comune di Genova avesse adempiuto agli
obblighi che si è assunto:
La logica
che sta alla base del sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia non si basa su
una condotta specifica tenuta dal sottoscritto ma sul fatto che le estensioni
generalizzate sono contrarie alla legislazione europea.
Il
SID (Sistema Informativo del Demanio) indica puntualmente le concessioni che
hanno ricevuto una proroga automatica. All’indirizzo https://www.sid.mit.gov.it/ , dopo essersi
registrati, è possibile anche accedere alla funzione “Statistiche” che fornisce
la seguente risposta:
|
|
|
Territorio di interesse: |
ITALIA |
|
Tipo Statistica: Concessioni |
Dati aggiornati al 30/08/2020 |
|
Criterio di ricerca: Uso |
||
Uso |
Numero licenze |
Numero atti formali |
TURISTICO RICREATIVO |
82.749 |
505 |
A parte le
505 concessioni regolamentate da atto formale tutte le altre, essendo
classificate come “licenze”, sono state oggetto per definizione di proroghe
automatiche e quindi sono da sequestrare (ricordo che in realtà le licenze in
corso di validità non sono 82.749 ma, come indicato nel mio esposto, sono
17.594). I nomi delle società cui fanno capo le concessioni non sono
disponibili per chi, come me, ha una password di accesso al SID limitata ma
sono sicuro che ogni Procura può ottenere facilmente questi dati tramite una
password più ampia. In
ogni caso il mio esposto del 27/06/2020 contiene le coordinate e le foto aeree
di tutte le concessioni.
Per ultimo
faccio notare che in giurisprudenza si afferma che una opposizione alla
archiviazione di un esposto deve anche indicare quali dovrebbero essere le
indagini suppletive che la Procura dovrebbe effettuare.
Ebbene:
almeno per Genova non occorre nessuna indagine suppletiva. La lettera inviata il
15/4/2020 dal Comune di Genova alla Procura individua già le concessioni
scadute. Trascurando le ultime 2 categorie, che non rientrano nella
Bolkestein, ci sono a Genova 33+22+51=106 concessioni già scadute per stessa
ammissione del Comune di Genova.
Negli
altri Comuni italiani l’unica indagine suppletiva richiesta è l’ottenimento,
tramite il SID e dietro verifica degli enti concedenti, dell’elenco delle
società cui fanno capo le concessioni.
Risulta
evidente che la volontà della Procura di Genova era, e rimane, quella di
sollevare il problema “senza esagerare”. Di fronte all’allargamento del
problema la Procura sta cercando un escamotage che però si traduce in omissione
di atti d’ufficio, peraltro già in atto: infatti la Procura avrebbe dovuto
procedere al sequestro delle 106 concessioni indicate dal Comune di Genova già
in data 15/4/2020, in ossequio alla obbligatorietà dell’azione penale, sancita
dall’art. 112 della Costituzione per garantire
l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
E’ infatti chiaro che questo articolo è stato
violato poiché io sono l’unico ad avere subito un sequestro a fronte di un
“reato” commesso, negli stessi tempi e negli stessi modi, da 17.594 soggetti.
In
chiusura, per onestà intellettuale e per completezza di esposizione, voglio
anche aggiungere quanto segue: sono d’accordo che le leggi italiane sul demanio
sono contrarie alla legislazione Europea. Non sono d’accordo sul fatto che
questo si debba tradurre in un problema per i concessionari: come ha del resto
ben scritto il Giudice Dott. Massimo Cusatti nella
sentenza 77S/18. Deve essere il Governo ad affrontare il problema e lo doveva
fare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI n. 7874 del
18/11/2019 (peraltro in contrasto con ben 8 sentenze della Sez. V dello stesso
Organo che avevano invece ritenuto legittima l’estensione delle concessioni al
2033). E comunque, in assenza di validi interventi governativi, le Procure
devono (rectius: dovevano già) attivarsi in tutta
Italia, non solo a Genova e non solo in un caso. Un comportamento diverso mostrerebbe una ricerca di
notorietà, non una ricerca di giustizia.
SI CHIEDE
che il Giudice per le indagini preliminari voglia respingere la richiesta di
archiviazione in oggetto ordinando la trasmissione dell’esposto alle altre
Procure interessate e disponendo che il P.M. completi l’indagine ottenendo
i nominativi degli imputati, formuli le imputazioni ai sensi dell’art. 409
comma 5 cpp e proceda ai relativi sequestri.
Ad oggi, 31/12/2020, dopo 6 mesi dal mio esposto, sono ancora in
attesa della decisione del GIP il quale, evidentemente, ha deciso “di non
decidere”.
Fin qui la storia del sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia.
E’ adesso il caso di allargare l’orizzonte a tutte
le concessioni demaniali italiane che, come detto, sono 17.594.
La sentenza della Cassazione che ha riguardato i Bagni Liggia ha
espresso dei principi generali, applicabili a tutte le concessioni demaniali
investite dalla direttiva Bolkestein. Ed è proprio su questi principi che ho
basato la mia denuncia di 17.594 “notizie di reato” del giugno 2020: l’intento
non era quello di ottenere altrettanti sequestri ma di ampliare il problema in
modo che il Governo se ne occupasse (ho anche inviato copia della denuncia al
Ministro competente, Dario Franceschini).
Il Governo però non ha fatto niente e così è successo che alcuni
Comuni italiani si sono rifiutati di applicare la legge 145/2018. In particolare il Comune di Castrignano del Capo, in
provincia di Lecce, durante il mese di maggio 2020 ha comunicato ai
concessionari di aver annullato la proroga al 2033 già concessa “perché la
legge 145/2018 doveva considerarsi in contrasto con la normativa europea”.
Sono stati presentati diversi ricorsi al TAR della Puglia contro
la decisione del Comune di Castrignano del Capo ed il TAR di Lecce ha emesso,
durante il novembre 2020, varie sentenze nelle quali ha accolto i ricorsi dei
concessionari.
In primis il TAR di Lecce stigmatizza il fatto che il Governo ha
lasciato incompiuta la legge 145/2018 perché la stessa prevedeva l’emissione di
una riforma organica del demanio che doveva essere studiata nel 2019 ma che non
è mai stata iniziata.
A parte questo il TAR di Lecce
analizza la “gerarchia delle fonti legislative” ed afferma che la direttiva
Bolkestein non è “automaticamente applicabile” e quindi “non è di livello
gerarchicamente superiore” alle leggi italiane. Se ne deduce che la legge
145/2018 non può essere disapplicata né dagli enti gestori del demanio né dalle
Procure.
A fronte di questo ragionamento il TAR di Lecce, con la sentenza
1321/2020, ha imposto al Comune di Castrignano del Capo di applicare la legge
145/2018 confermando la proroga al 2033.
Le sentenze del TAR di Lecce hanno spinto molti fra i Comuni
italiani ad applicare la legge 145/2018 ma, in data 3/12/2020, la Commissione
Europea ha scritto una lettera “di messa in mora” al Governo Italiano.
In questa lettera la Commissione afferma che la legislazione
italiana non è compatibile con la direttiva Bolkestein perché “non ha ancora reso
obbligatorie l’aggiudicazione delle concessioni esistenti tramite “evidenza
pubblica”.
Il Governo deve rispondere alla Commissione entro il 3/2/2021, dopodichè la Commissione si prenderà il suo tempo per
analizzare la risposta e deciderà se aprire una “procedura di infrazione”.
La posizione dei concessionari demaniali può essere così
riepilogata:
Siamo d’accordo che si vada all’evidenza pubblica ma:
1.
occorre un periodo transitorio per addivenire
alle gare.
2.
le gare ad evidenza pubblica devono essere
fatte secondo uno standard nazionale che:
·
dettagli i criteri di selezione;
·
fissi i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici;
·
non deve permettere offerte al rialzo sul
canone;
3.
Il punteggio deve includere:
·
una premialità legata alla professionalità
acquisita
·
una premialità legata al rispetto delle
caratteristiche socio-culturali della zona
·
una premialità legata ai servizi aggiuntivi
offerti
·
una premialità legata alla dimensione
dell’impresa (maggior punteggio per le imprese familiari)
4.
L’eventuale perdita della concessione deve
essere compensata tramite:
·
il riconoscimento del legittimo affidamento
per chi aveva una concessione prima che fosse emanata la direttiva Bolkestein
·
il riconoscimento degli investimenti
effettuati dal concessionario durante tutta la vita della concessione
·
il riconoscimento del valore dell’azienda che
viene chiusa a seguito della perdita della concessione
5.
Il concessionario subentrante deve impegnarsi
ad assumere tutti i dipendenti di quello uscente.
6.
Questi ultimi punti devono essere valutati
prima di emettere il bando di gara in modo da poter inserire nel bando il loro
valore economico.
Ad oggi, 7/1/2021, non risulta che il Governo abbia preparato la
risposta alla Commissione europea.
Nel frattempo tutte le
concessioni demaniali sono scadute in data 31/12/2020; in realtà, a voler dar
retta alla sentenza della Cassazione, sarebbero scadute in data 31/12/2009 ma
tutti hanno “fatto finta” di non aver notato questa conclusione, perché “troppo
dirompente”.
I Comuni italiani interessati alle concessioni demaniali sono 510
e, di questi, oltre il 90% ha comunque applicato l’estensione al 2033.
Fra i Comuni che non hanno applicato la legge 145/2018 spicca il
caso di Roma, dove la sindaca Raggi ha addirittura pubblicato i bandi per
assegnare le 37 concessioni demaniali ad uso di stabilimento balneare di Ostia
a nuovi concessionari, ed il caso di Genova e dei Comuni del Tigullio, dove i
sindaci hanno subito il “pressing” della Procura di Genova, unica Procura in
Italia ad aver dichiarato che le concessioni non devono essere prorogate.
Il problema delle concessioni demaniali non riguarda solamente gli
stabilimenti balneari ma tutte le attività ad uso “turistico ricreativo” e
quindi anche i Circoli, le Associazioni sportive, i chioschi, i BAR, i
Ristoranti, i Campeggi, etc. che ricadono sul demanio: nel comune di Genova, ad
esempio, ci sono un totale di 112 concessioni demaniali che hanno il problema:
• Stabilimenti
balneari: 37
• altre attività:
75
Per un totale stimato di 1.200 addetti.
In Provincia di Genova (territorio di competenza della Procura di
Genova) le concessioni demaniali sono:
• Stabilimenti
balneari: 193
• altre attività:
570
Per un totale stimato di 13.000 addetti.
In Italia le concessioni demaniali sono:
• Stabilimenti
balneari: 10.411
• altre attività:
7.183
Per un totale stimato di 300.000 addetti.
A parte Roma tutti i Comuni che non hanno applicato la legge
145/2018 si sono “inventati” una “proroga tecnica” di un anno, sperando che,
nel frattempo, il Governo risolva il problema con Bruxelles.
Naturalmente questa “proroga tecnica” non ha un supporto giuridico
ed è quindi un parto dell’italica fantasia.
I ricorsi al TAR si stanno
moltiplicando dappertutto.